ACCETTAZIONE
DELL’EREDITA’
Vi sono due tipi di accettazione:
1) pura e semplice
2) con beneficio di inventario
L’accettazione pura
e semplice comporta la confusione tra i patrimoni del defunto
e quello dell’erede che diventano una cosa sola.
L’erede subentrando nel patrimonio del defunto succede sia
nell’attivo che nel passivo, egli, perciò è
tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche se superano il valore
dell’attivo.
L'accettazione con beneficio di inventario
non implica, invece, la confusione dei due patrimoni e, quindi,
l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari
o dei legati oltre il valore di ciò che era ricompresso nel
patrimonio attivo del defunto.
Sotto la comune denominazione di accettazione
sono in realtà ricompresse varie ipotesi tra loro diverse
che meritano una diversa trattazione:
1) Accettazione espressa:
può essere pura e semplice
oppure con beneficio di inventario.
Essa si verifica quando, in un atto pubblico o in una scrittura
privata, il chiamato all’eredità dichiari di accettarla
oppure assuma il titolo di erede. L’accettazione, viene inserita
nello speciale registro delle successione, che è tenuto presso
la cancelleria del luogo ove si è aperta la successione.
Posso apporre condizioni all’accettazione
espressa?
No, l’accettazione deve essere priva di condizioni così
come ad essa non può essere apposto un termine (accetto di
essere erede per 5 anni).
L’accettazione è revocabile?
No, nel nostro ordinamento vale il principio per cui una volta divenuti
eredi lo si è per sempre.
Accettazione
tacita:
si verifica quando il chiamato all’eredità
compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà
di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità
di erede. L’accettazione tacita può risultare da un
comportamento o da una dichiarazione. Non comporta accettazione:
la denuncia di successione (perché è obbligatoria),
la vendita di cose mobili di modico valore del defunto, l’immissione
nel possesso dei beni del defunto (Cassazione civile 1996 n. 5643)
Accettazione presunta:
si verifica allorché l’acquisto
dell’eredità avvenga in automatico o per il solo fatto
che non si è compiuto un atto previsto dalla legge (esempio
mancato compimento dell’inventario, mancata dismissione del
possesso dei beni ereditari, mancata dichiarazione di accettazione
con beneficio di inventario) ovvero perché si è tenuto
un determinato comportamento (sottrazione dei beni ereditari). Si
parla di accettazione presunta perché la legge indica dei
casi al verificarsi dei quali l’acquisto dell’eredità
è automatico (prescindendo cioè dall’accettazione),
sul presupposto che chi lo abbia compiuto voleva accettare e senza,
quindi, che abbia rilevanza la reale volontà contraria (la
prova della quale, peraltro, non è ammessa).
Principalmente i casi accettazione
presunta sono tre:
1) i
chiamati all’eredità hanno sottratto o nascosto beni
ereditari (essi decadono dalla facoltà di rinuncia la quale
è irrilevante);
2) il chiamato all’eredità
che è nel possesso dei beni ereditari deve formare l’inventario
entro 3 mesi trascorso tale termine, il chiamato è considerato
erede puro e semplice,
3) formato l’inventario, il
chiamato, nei 40 giorni successivi, non dichiara se accettare o
rinunziare all’eredità.
Quanto tempo ho per accettare l’eredità?
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10
anni ma se vi è interesse a che il chiamato si esprima prima,
è possibile fare ricorso al giudice, perché questo
fissi al chiamato un termine per accettare, decorso il quale, il
chiamato perderà il diritto di accettare l’eredità.
Il testatore, inoltre, può stabilire un termine per accettare
l’eredità.
Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata,
il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi. In altri termini,
il chiamato che muoia senza aver accettato, trasmette ai suoi eredi
il suo patrimonio insieme al diritto di accettare l’eredità
che gli era stata devoluta, per cui gli eredi se rinunceranno all’eredità
propria del defunto, rinunceranno anche all’eredità
che questo aveva diritto di accettare.
Si può impugnare l’accettazione?
-SI, per violenza
o dolo, ma l’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui
è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo;
-No per errore, perché esso
non può che riguardare altro che l’ammontare del passivo
rispetto all’attivo. Ora, al chiamato che non voglia rimanere
obbligato per i debiti ereditari oltre il valore di quanto gli sarà
devoluto, la legge appronta unicamente il rimedio dell’accettazione
con beneficio di inventario. Senonchè non può farsi
carico all’erede dell’omissione dell’accettazione
con beneficio di inventario, se, dopo l’accettazione pura
e semplice, si scopra un testamento la cui esistenza era ignorata
al tempo dell’apertura della successione, e che contenga legati
che esauriscano o superino il valore della quota o oltrepassino
la legittima se l’erede è legittimario. In questo caso
l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti
nel testamento oltre il valore dell’eredità (o, se
è un legittimario, oltre i termini della quota disponibile).
Se voglio accettare l’eredità
ma ho paura che mi siano stati lasciati debiti superiori ai crediti
cosa debbo fare?
Devo accettare con beneficio di inventario poiché ciò
ha l’effetto di limitare la responsabilità dell’erede
entro i limiti di valore del patrimonio che gli è stato attribuito
dal defunto.
Come si effettua l’accettazione
con beneficio di inventario?
Si effettua mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere
ed inserita nel registro delle successioni. La dichiarazione poi
deve essere trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari
del luogo in cui si è aperta la successione.
Abbiamo accettato l’eredità
in cinque e solo uno ha fatto l’accettazione con beneficio
di inventario, e poi abbiamo scoperto che i debiti sono superiori
ai crediti cosa succede?
L’accettazione con beneficio di inventario fatta da uno solo
dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario
è compiuto da persona diversa da quella che ha fatto la dichiarazione
di accettazione pura e semplice.
Se voglio fare l’accettazione
con beneficio di inventario in quanto tempo devo formare l’inventario?
3 mesi rinnovabili dal giudice per non più di un trimestre.
Deve distinguersi tra chiamato nel possesso dei beni ereditari e
chiamato che non lo è.
Il primo deve formare l’inventario entro 3 mesi dal giorno
dell’apertura della successione, decorso il quale si considera
era puro e semplice. Se invece forma l’inventario, il chiamato
ha 40 giorni per decidere se accettare o meno con beneficio di inventario,
se rinunciare, se accettare in modo puro e semplice. Se non decide
nei 40 giorni si considera erede puro e semplice.
Se, invece, il chiamato all’eredità non è nel
possesso dei beni ereditari, ha 10 anni di tempo per decidere se
accettare e quindi può fare l’inventario entro questo
arco temporale. Tuttavia una volta formato l’inventario dovrà
entro i 40 giorni successivi, deve accettare con beneficio di inventario,
altrimenti decade dal diritto e viene considerato erede puro e semplice.
Se poi il chiamato all’eredità non è nel possesso
dei beni ereditari può essere chiesto al giudice con ricorso
che venga fissato al chiamato un termine per dichiarare se intende
accettare con beneficio di inventario. Il chiamato in questo caso
dovrà fare l’inventario nel termine stabilito dal giudice
pena la perdita del beneficio.
Cosa comporta analiticamente l’accettazione
con beneficio di inventario?
1) l’erede conserva verso l’eredità
tutti i diritti di credito che aveva verso il defunto e nel contempo
conserva i debiti verso costui;
2) l’erede non è tenuto
al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore di
quanto pervenutogli;
3) i creditori dell’eredità
e di legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte
ai creditori dell’erede. Questo effetto, tuttavia, può
venir meno in caso di decadenza dal beneficio di inventario, o di
rinuncia ad esso.
Vi sono casi in cui l’accettazione
con beneficio di inventario è obbligatoria?
Si, nel caso di eredità devolute ai minori, agli interdetti,
agli inabilitati, gli enti , anche non riconosciuti, diversi dalle
società, per le quali, invece l’obbligo non vige.
I creditori del defunto possono
evitare che sul patrimonio devoluto in eredità si soddisfino
i creditori dell’erede?
Si, esercitando la separazione dei beni del defunto, da quelli dell’erede
e cosi soddisfacendosi con preferenza rispetto ai creditori dell’erede.
Tale diritto spetta anche ai legatari.
Per effetto della separazione, i creditori del defunto ed i legatari
non possono aggredire i beni personali dell’erede mentre i
creditori personali dell’erede possono aggredire i beni ereditari
solo in via sussidiaria, vale a dire, dopo che abbiano tentato inutilmente
di soddisfarsi sui beni personali.
Attuata la separazione (senza che sussista l’accettazione
con beneficio di inventario) i creditori dell’eredità
possono soddisfarsi sui beni personali dell’erede cosi, come
i creditori personali di costui possono aggredire i beni dell’eredità
, ma anche questa volta in via sussidiaria rispetto agli altri creditori
e, quindi, sull’eventuale residuo.
La separazione deve essere chiesta entro tre mesi dall’apertura
della successione con domanda giudiziale se si tratta di beni mobili
o con l’iscrizione del credito o del legato secondo le regole
delle ipoteche se si tratta di beni immobili.
Come rinuncio all’eredità?
Basta effettuare una dichiarazione davanti al notaio oppure davanti
al cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione.
Tale dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni.
Quali effetti ha la rinuncia?
Ha effetto retroattivo a far tempo dalla data di apertura della
successione; è nulla se fatta sotto condizione o termine
oppure se parziale e può esser impugnata esclusivamente per
dolo o violenza.
Posso rinunciare ad un eredità
dopo averla accettata?
No, una volta acquisito il titolo di erede lo si conserva per sempre.
Quanto tempo ho per fare la rinuncia?
Fino a quando non ho accettato, ho 10 anni di tempo per rinunziare.
Posso rinunciare all’eredità
e poi decidere accettare?
Si, purchè non siano passati 10 anni dall’apertura
della successione e purchè non sia intervenuta l’accettazione
di un altro chiamato.
Sono creditore di un chiamato all’eredita
che intende rinunciare all’eredità posso impedire ciò?
Si, i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano
rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia
ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante
creditore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e
fino a concorrenza dei crediti vantati. Il chiamato debitore non
acquisisce la qualità di erede perché questa non può
essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno,
i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che
saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione
del debitore chiamato.
Sono divenuto erede e voglio recuperare
un bene ereditario posseduto da altri cosa devo fare?
A tal fine la legge predispone l’azione di petizione ereditaria
proponibile dall’erede contro colui che possegga a titolo
di erede oppure contro l’usurpatore cioè colui che
possegga il bene ereditario senza avere titolo. L’azione non
è soggetta a termine di prescrizione. Tuttavia tale azione
non assorbe quella di annullamento del testamento, pertanto se colui
contro il quale mi rivolgo possiede in forza di un testamento annullabile
che io, erede legittimo, non ho impugnato entro 5 anni, la prescrizione
dell’azione di annullamento preclude l’accoglimento
dell’azione di petizione ereditaria.
Se colui che era erede in forza
di un testamento poi annullato ha ceduto i beni, l’erede legittimo
può recuperarli?
Ricorre in tal caso una fattispecie di erede apparente, poiché
il soggetto che ha ceduto il bene era erede al momento dell’atti
di disposizione ed ha cessato di esserlo solo dopo per effetto dell’annullamento.
Allora, in queste ipotesi, il terzo
che ha acquistato da colui che era erede al momento della cessione
:
1) se ha acquistato in buona fede
( ignorando cioè il motivo che avrebbe fatto perdere al cedente
la qualità di erede)
2) se di tale buona fede dia la prova
3) se ha a acquistato a titolo oneroso
vede salvo il suo acquisto ed il vero erede non ne potrà
pretendere la restituzione.
Non ha invece, importanza che
l’erede apparente abbia o non abbia un titolo e non ha rilevanza
nemmeno la sua buona o mala fede poiché è decisiva
solo la buona fede dell’acquirente. Se poi il bene ceduto
è un bene immobile o ben mobile registrato è necessario
che l’acquisto del terzo si trascritto prima che venga trascritta
la domanda giudiziale con la quale l’erede vero contesta la
cessione contro l’erede apparente. In caso contrario l’erede
vero potrà recuperare il bene ottenendone la restituzione
dal terzo cessionario.
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