IL CONCORDATO
Il concordato è un accordo tra debitori
e creditori che assolve a funzioni diverse a seconda che
intervenga nell’ambito della procedura fallimentare, costituendo
una particolare forma di chiusura della stessa, oppure prima della
dichiarazione di fallimento, con lo scopo in quest’ultimo
caso di evitare gli effetti sconvenienti propri della procedura
concorsuale.
Il concordato fallimentare.
E’ una particolare forma di chiusura di un fallimento già
dichiarato, grazie alla quale si realizza la soddisfazione in
misura paritaria dei creditori senza ricorrere alla fase della
liquidazione dell’attivo.
A seguito della riforma della legge fallimentare (D.lgs. n. 205
del 2006 il concordato può essere proposto da uno o più
creditori o da un terzo assuntore o dal fallito ( in questo caso
solo dopo 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento ed entro due
anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo).
Il concordato fallimentare può prevedere:
1)
la suddivisione dei creditori in classi che tengano in considerazione
in modo omogeneo gli interessi economici e le posizioni vantate
dai creditori;
2) trattamenti differenziati fra
creditori appartenenti a classi diverse anche se il trattamento
non può mai alterare l’ordine dei diritti di prelazione;
3) la ristrutturazione dei debiti
e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Non è
più considerato requisito essenziale, il pagamento
integrale dei creditori muniti di diritti di prelazione poiché
è possibile prevedere nel piano la loro soddisfazione soltanto
parziale, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile
sul ricavato in caso di vendita, considerato il valore di mercato
attribuibile al bene o al credito oggetto di garanzia.
La proposta è sottoposta
al voto dei creditori ed al giudizio
di omologazione del Tribunale.
Procedura:
1) dopo la presentazione della proposta,
il giudice chiede al curatore il suo parere;
2) viene ordinata la comunicazione
della proposta a tutti i creditori risultanti dallo stato passivo,
attribuendo loro un termine per acconsentire o rifiutare;
3) la proposta deve essere votata
da tanti creditori che rappresentino la maggioranza assoluta di
quelli ammessi al voto;
4) se la proposta è approvata
si apre il giudizio di omologazione; chiunque ha interesse alla
prosecuzione del fallimento può proporre opposizione al
Tribunale;
5) in mancanza di opposizioni, il
Tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito
della votazione, omologando il concordato.
Qualora il
Tribunale omologhi il concordato, il provvedimento produce
immediatamente 2 effetti:
a) il fallito è vincolato
all’adempimento degli obblighi stabiliti nell’accordo;
b) rende obbligatorio il concordato
per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento,
compresi sia quelli che non abbiano presentato domanda di ammissione
al passivo( anche per mancata conoscenza del fallimento) sia quelli
che hanno dato voto contrario.
Quando passa in giudicato la sentenza
di omologazione, il fallimento si chiude
con tutte le relative conseguenze.
Il Concordato preventivo
Nozione e natura giuridica:
costituisce il mezzo offerto al debitore per
evitare che su di esso ricada la gravosa procedura fallimentare,
anche se può essere convertito in fallimento.
E’ quindi un accordo giudiziale con il quale i creditori
ed il debitore concordano le modalità di estinzione delle
obbligazioni contratte.
Condizione essenziale è
che tale accordo sia approvato dai creditori.
Condizione essenziale è
che tale accordo sia omologato dal Tribunale il quale può
approvare o respingere il concordato, in tale ultimo caso, dichiarando
d’ufficio il fallimento.
Requisiti:
1) il soggetto deve essere imprenditore
commerciale
2) deve versare in stato di crisi
(vale a dire in una difficoltà, anche temporanea, di adempiere
le proprie obbligazioni) oppure deve versare in stato di insolvenza.
3) L’imprenditore deve offrire
un piano di risanamento della esposizione debitoria proponendo
o la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, (anche mediante la cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione
ai creditori di azioni, quote, obbligazioni) oppure l’attribuzione
di attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato da parte di un assuntore (possono costituirsi come
assuntori anche gli stessi creditori).
Cosa è cambiato con la
nuova legge fallimentare rispetto al passato?
Non è più richiesto che l’impresa sia iscritta
nel registro delle imprese, né è richiesta la regolare
tenuta delle scritture contabili, né la mancanza nei 5
anni precedenti di fallimenti o di altri concordati, né,
infine, l’assenza di condanne penali per specifici reati.
Allo stesso modo non è più richiesta come condizione
di ammissibilità l’indicazione di una percentuale
minima pari al 40 % della esposizione debitoria da offrire in
pagamento, consentendo la legge anche un accordo che non preveda
l’integrale pagamento dei creditori privilegiati (coloro
i quali hanno un diritto di pegno, ipotea o vantano un privilegio).
Pertanto oggi il concordato preventivo è ammissibile anche
qualora l’imprenditore offra una percentuale minima di pagamento
dei crediti chirografari (sono tali i crediti non assistiti da
pegno, ipoteca o privilegio).
Procedimento
1) L’imprenditore presenta
una proposta di concordato mediante il deposito di un ricorso
in Tribunale;
2)il Tribunale verifica la completezza
e la regolarità della documentazione presentata, dichiarando
il concordato ammissibile (in caso di rigetto dichiara d’ufficio
il fallimento);
3) la proposta deve essere votata
dai creditori chirografari ( i creditori privilegiati possono
votare solo previa rinuncia ai loro diritti di prelazione). Pertanto
devono intervenire a votare tutti i creditori chirografari. La
proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei creditori ammessi
al voto. Se la proposta non è approvata viene dichiarato
il fallimento;
4) successivamente, il Tribunale
in camera di consiglio decide se omologare o meno l’accordo.
In tale sede possono opporsi all’omologazione lo stesso
imprenditore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato. Se il Tribunale non omologa
l’accordo, è dichiarato d’ufficio il fallimento.
che differenza c’è
tra concordato preventivo e fallimento?
In primo luogo, durante la procedura il debitore conserva l’amministrazione
dei beni e la capacità processuale
In secondo luogo, il debitore continua ad esercitare l’impresa,
sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato
In terzo luogo, i contratti in corso conservano pienamente la
loro efficacia.
In quarto luogo, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
possono essere compiuti ma solo previa autorizzazione del giudice
delegato.
Effetti del
concordato
Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori
sono analoghi a quelli del fallimento dovendo sempre essere rispettata
la parità di trattamento e parità di concorrenza
dei creditori nel soddisfacimento delle proprie pretese economiche.
Tuttavia, in caso di concordato preventivo, non è applicabile
la normativa sulla revocatoria fallimentare.
Quando il concordato può
essere invalidato?
Il concordato può essere annullato se si scopre una esagerazione
dolosa del passivo o un a sottrazione o dissimulazione dell’attivo.
Il concordato può essere risolto nel caso in cui il debitore
non adempia gli obblighi assunti.
Alla risoluzione o all’annullamento consegue la dichiarazione
di fallimento che deve essere pronunciata d’ufficio dal
Tribunale, contemporaneamente alla sentenza che annulla o risolve
il contratto.
Se hai dubbi su un quesito
in tema di fallimento e sue procedure, oppure vuoi ottenere
un preventivo gratuito per la redazione di un parere legale
clicca
qui e compila l’apposito modulo,
entro 24 ore riceverai una risposta
dai nostri esperti.