CONVIVENZA
O FAMIGLIA DI FATTO
Con il termine famiglia di fatto si
indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale
e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Benché
il fenomeno abbia assunto un’enorme rilevanza sociale, attualmente
l’ordinamento italiano riconosce concretamente e tutela solamente
la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio.
Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessario che
l’unione tra due persone sia stabile duratura. Essa è
frutto della libera scelta di ogni singolo individuo di non celebrare
un matrimonio, costituendo un vincolo formale, ma di fondare il
rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.
Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:
la comunità di vita,la
stabilità temporale,l'assenza del legame giuridico del matrimonio.
A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati riconosciuti
degli effetti giuridici alla convivenza, ma solo in ambiti che,
purtroppo, sono ancora molto circoscritti.
Facciamo degli esempi:
1. il D.L. n. 1726 del 27.10.1918 afferma che
è ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in
presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa,
la convivente;
2. l’art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958 riconosce
assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto
in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto nel periodo
del concepimento;
3. l’art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958
considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio
e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione
ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi,
caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte
del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi
anche la famiglia di fatto;
4. l’art. 1 L. n. 405/1975 (istitutiva
dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle
prestazioni assistenziali anche le "coppie";
5. l’art. 30 L. n. 354/1975 (Riforma dell'ordinamento
penitenziario): attribuisce un permesso al condannato, in caso di
imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
6. l’art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): permette
la partecipazione al procedimento di chi è indicato "padre
del concepito", quindi anche in presenza del convivente;
7. l’art. 44 L. n. 184/1983: permette in alcuni casi, l'adozione
a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche
alla famiglia di fatto;
8. l’art. 17 L. n. 179/1992: permette la sostituzione, al
socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti
lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.
L’unione non fondata sul matrimonio come nasce, così
può cessare, diversamente da quanto accade per la famiglia
legittima, ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l'istituto
della separazione e del divorzio. Pertanto, al momento dello scioglimento
della convivenza possono sorgere problemi relativamente a: abitazione
familiare, contratto di locazione, acquisti compiuti durante la
convivenza, assegno di mantenimento, donazioni effettuate da uno
dei conviventi a favore dell'altro, rapporto di lavoro svolto nell’azienda
del convivente e non regolarizzato, assegnazione dell’alloggio
popolare, diritti di successione.
PATTI DI CONVIVENZA
Poiché non esiste una regolamentazione generale da applicare
alla famiglia di fatto, l'unico modo per
ottenere una tutela, ad oggi, per superare tutte le problematiche
che ho sopra individuato, è quello di autoregolamentarsi
mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare alcuni
degli aspetti patrimoniali, al fine di evitare conflitti
durante il rapporto oppure al momento della sua cessazione.
Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata.
Tali accordi potranno disciplinare in particolare:
1. i rapporti patrimoniali tra conviventi;
2. la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell'interesse
del nucleo familiare;
3. il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del rapporto;
4. l'assegnazione dell'abitazione familiare.
Un accordo di convivenza consente
di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto,
anche per il caso di rottura del legame o di scomparsa prematura
di uno dei partner.
Possono stipulare il contratto
le coppie di non coniugati che abbiano intenzione di intraprendere
un rapporto stabile e duraturo di convivenza.
Il contratto di convivenza, in particolare, avrà
ad oggetto:
· la scelta e le spese per l'abitazione
comune
· i diritti ereditari e di successione tra i conviventi
· la disciplina delle spese comuni
· la disciplina dei doni e delle altre liberalità
· l'inventario, il godimento, la disponibilità e l'amministrazione
dei beni comuni
· i diritti acquistati in regime di convivenza
· le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione
della convivenza
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