LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
La dichiarazione di fallimento può
essere richiesta da:
a) i creditori
b) lo stesso debitore
c) il pubblico ministero
E’ stata soppressa la dichiarazione di ufficio da parte
del Tribunale, anche se il giudice ha il dovere di segnalare al
pubblico ministero l’insolvenza eventualmente rilevata nel
corso di un giudizio civile in cui l’imprenditore sia parte.
Competenza: per la dichiarazione
è competente il Tribunale in cui ha luogo l’impresa.
Convocazione obbligatoria: l’imprenditore
ed i soci illimitatamente responsabili devono essere obbligatoriamente
convocati in Tribunale, insieme ai creditori che hanno fatto istanza
di fallimento, in modo da garantire il diritto di difesa ed il
pieno contraddittorio delle parti.
Il Tribunale può rifiutare
di emettere la dichiarazione di fallimento con decreto motivato
quando ritenga insussistente i presupposti legali.
Se invece riscontra l’esistenza
dei requisiti normativi dichiara il fallimento con sentenza:
a) nominando gli organi della procedura
(giudice delegato e curatore);
b) ordinando al fallito di depositare
entro 3 giorni il bilancio, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
e l’elenco dei creditori;
c) fissando l’udienza di verifica
dei crediti che deve avvenire entro 120 giorni dalla sentenza;
d) assegnando ai creditori e ai
terzi che vantino diritti sulle cose mobili ed immobili in possesso
del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima di tale udienza
per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo
e restituzione.
Da quale momento decorrono gli
effetti della sentenza?
La sentenza produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione
e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro
delle imprese.
Opposizione alla sentenza di fallimento:
entro 30 giorni dalla sentenza possono proporre opposizione il
debitore e qualunque altro interessato, cioè chiunque abbia
interesse patrimoniale o anche morale ad ottenere la revoca della
sentenza.
Effetti personali del fallimento:
- il fallito (o gli amministratori o liquidatori della società
fallita) deve consegnare al curatore la propria corrispondenza
quando essa riguardi i rapporti compresi nel fallimento;
- il fallito (o gli amministratori o liquidatori della società
fallita) deve comunicare cambiamenti di residenza o domicilio,
e presentarsi agli organi fallimentari per rendere tutte le dichiarazioni
necessarie a chiarire la gestione dell’impresa;
- la riforma del 2006 ha abolito l’incapacità del
fallito di esercitare il diritto di voto per 5 anni;
- la riforma del 2006 ha abolito il registro dei falliti;
- Il fallito perde la legittimazione processuale poiché
è il curatore che a lui si sostituisce in tutti giudizi,
anche in corso, che riguardano i rapporti di diritto patrimoniale
compresi nel fallimento.
In tali giudizi, il fallito non
può testimoniare, né intervenire, né può
essere altrimenti sentito.
Effetti patrimoniali del fallimento:
- il fallito non ha la facoltà di amministrare e disporre
dei suoi beni che restano vincolati al fallimento (sono esclusi
i diritti e di beni personali, gli assegni alimentari, gli stipendi,
le pensioni, i salari, e ciò che il fallito guadagna con
la sua attività, i beni impignorabili, ciò che il
fallito ricavi per avere l’usufrutto sui beni dei figli
minori, la casa di abitazione -nei limiti necessari al fallito
e alla sua famiglia -);
- I creditori non possono intraprendere azioni individuali volte
al recupero del credito, i quali possono solo partecipare al ricavato
dalla liquidazione del patrimonio del fallito;
- I debiti del fallito si considerano tutti scaduti;
- Sui debiti del fallito non decorrono più interessi né
legali né convenzionali purchè i creditori fossero
chirografi (sono tali i creditori che non possono vantare un diritto
di pegno, ipoteca, privilegio);
- I creditori privilegiati (tutti coloro cioè che non sono
chirografari) non subiscono il concorso degli altri creditori
poiché essi hanno il diritto di soddisfarsi con preferenza
(diritto di prelazione) sul prezzo dei beni compresi nel fallimento
e solo allorché non siano soddisfatti interamente con il
valore ricavato da tali beni, diventano, per il residuo, creditori
chirografari e concorrono con questi ultimi.
Effetti del fallimento sui contratti in corso.
Il fallimento non determina la risoluzione dei contratti in corso
ma solo lo scioglimento del rapporto in determinati e tassativi
casi stabiliti dalla legge.
Contratti in corso di esecuzione alla data del fallimento:
a) contratti già eseguiti
da una delle parti: restano in vita; se tuttavia ad eseguirli
è stato la controparte del fallito, questa in quanto creditore,
entrerà nel numero dei creditori concorrenti e dovrà
accontentarsi della percentuale fallimentare
b) contratti non ancora eseguiti
da nessuna parte: se si tratta di contratti in cui era rilevante
la persona del fallito si sciolgono, se invece, tale condizione
di rilevanza personale non sussiste, i contratti possono essere
mantenuti in vita e viene attribuita al curatore la facoltà
di scelta tra subentro nel contratto e scioglimento. Fino a quando
il curatore non abbia deciso il contratto è sospeso.
La parte contrattuale non dichiarata
fallita può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare
dal giudice un termine di 60 giorni per effettuare la scelta sulla
sorte del contratto, decorso il quale il contratto si scioglie.
Locazione:
se fallisce il locatore il contratto rimane in vita e subentra
il curatore che riscuoterà il canone, se fallisce il conduttore
il curatore può scegliere se mantenere o meno in vita il
contratto. Nel caso di esecuzione del contratto, il locatore diventa
creditore del fallito e non percepisce mensilmente i canoni, mentre,
nel caso di scioglimento, il curatore deve corrispondere un indennizzo
al locatore.
Appalto:
in via normale il contratto si scioglie ma il curatore può
mantenere in vita il contratto subentrando nel rapporto con offerta
di idonea garanzia. La prosecuzione non è mai ammessa qualora
la considerazione della persona dell’appaltatore fallito
sia stata un motivo determinante del consenso.
Assicurazione:
quella contro i danni:
non si scioglie per il fallimento dell’assicurato a meno
che dal fallimento non derivi un aggravamento del rischio per
l’assicuratore;
quella sulla vita:
la dottrina è incerta alcuni autori affermano lo scioglimento,
altri la continuazione.
Leasing:
se fallisce il conduttore, si applica la regola generale. In caso
di scioglimento del contratto il concedente ha diritto alla restituzione
del bene e deve versare la differenza fra la maggior somma ricavata
dalla vendita o da altra collocazione del bene rispetto al credito
residuo in linea capitale; egli poi deve insinuarsi nel passivo
del fallimento per la differenza del credito vantato alla data
del fallimento e quanto ricavato dalla nuova collocazione sul
bene. Se fallisce la società concedente, il contratto prosegue
e alla scadenza il conduttore conserva la facoltà di acquistare
il bene previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
Affitto di
azienda: in caso di fallimento del locatore o dell’affittuario
il contratto non si scioglie ma entrambe le parti possono recedere
entro 60 giorni, corrispondendo all’altra parte un equo
indennizzo, il quale, in caso di disaccordo, è stabilito
dal giudice.
Finanziamenti destinatati ad
uno specifico affare
Considerato che la riforma del
diritto commerciale ha previsto la possibilità per le Spa
di concludere un contratto di finanziamento da parte di un terzo
per uno specifico affare che la società intenda compiere,
la legge fallimentare ha previsto la seguente disciplina: il contratto
si scioglie quando la procedura fallimentare impedisca la realizzazione
o la continuazione dell’affare cui il finanziamento è
destinato ed il finanziatore può insinuarsi al passivo
del fallimento. Se, al contrario, il finanziamento può
continuare il curatore può decidere di subentrare nel contratto
in luogo della società, previo ascolto del comitato dei
creditori. Se il curatore decide di sciogliere il contratto, il
finanziatore può chiedere la giudice di realizzare o continuare
l’operazione in proprio oppure affidandola a terzi, trattenendosi
così i proventi dell’affare ed insinuandosi nel passivo
per l’eventuale credito fallimentare.
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