DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Soggetti obbligati
sono obbligati alla presentazione
della dichiarazione di successione i seguenti soggetti a condizione
che sino destinatari di beni immobili :
1. i chiamati a
titolo di erede, sia per legge che per testamento, anche se non
hanno ancora accettato l’eredità , purchè non
vi abbiano espressamente rinunziato
2. i legatari
3. gli amministratori
di eredità
4. i curatori di
eredità giacente
5. gli esecutori
testamentari
6. gli immessi
nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o di morte
presunta.
Tali soggetti devono presentare una
sola dichiarazione. Infatti l’obbligo di presentazione è
solidale tra tutti gli obbligati e si considera soddisfatto anche
quando vi provveda uno solo di essi.
Casi di esonero:
I chiamati all’eredità
ed i legatari sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione,
se si verifica una delle seguenti ipotesi:
- anteriormente alla scadenza del termine hanno rinunciato all’eredità;
- non essendo in possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina
di un curatore dell’eredità giacente.
Termini di presentazione:
la dichiarazione di successione deve
essere presentata entro 12 mesi dal decesso
salvo le eccezioni di seguito elencate:
-se la devoluzione avviene posteriormente
all’apertura della successione, il termine decorre dalla data
in cui si è verificato l’evento che ha determinato
una variazione nella chiamata ereditaria o dalla data in cui si
è verificata una sopravvenienza;
- per l’eredita accettata con
beneficio di inventario il termine decorre dalla scadenza di quello
stabilito per la formazione dell’inventario o dalla sua chiusura.
Il termine non opera per coloro nei cui confronti l’accettazione
con tale limitazione sia obbligatoria (minori ecc.);
- per gli enti non riconosciuti o
non ancora costituiti che presentano la domanda di riconoscimento
entro un anno dalla data di apertura della successione, il termine
decorre dal giorno in cui è pervenuta all’ente la notizia
del riconoscimento o dell’autorizzazione;
- se obbligati a presentare la dichiarazione sono i rappresentanti
legali degli eredi, curatori dell’eredità giacente
o esecutori testamentari, i termine decorre dal giorno della notizia
legale della loro nomina;
- se il defunto era in stato di fallimento al momento del decesso
o venga dichiarato fallito nei 6 mesi successivi a tale data, il
termine decorre dalla chiusura del fallimento;
- in caso di apertura della successione, a seguito della dichiarazione
di assenza o di morte presunta, il termine decorre dalla data di
immissione in possesso dei beni o, in mancanza, di immissione dalla
data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa
di morte presunta.
Dichiarazione sostitutiva:
fino alla scadenza del termine la
dichiarazione può essere sempre modificata mediante la presentazione
di dichiarazioni sostitutive.
All’esercizio di tale facoltà non è di ostacolo
la riscossione di un acconto dell’imposta principale.
Inoltre, se il contribuente si accorge di aver commesso un errore
di qualsiasi genere può rettificarla anche dopo il termine
di 12 mesi purchè ci avvenga prima della notifica, da parte
dell’Ufficio, dell’avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Tale rettifica, se fondata, deve essere
presa in considerazione dall’amministrazione finanziaria ai
fini della liquidazione dell’imposta dovuta (Cass. 20 giugno
2002 n. 8972).
Dichiarazione integrativa:
se, successivamente al termine di
presentazione della dichiarazione di successione, vi sia un cambiamento
della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero
un aumento dell’imposta dovuta, i medesimi soggetti, sono
obbligati a presentare una dichiarazione sostitutiva ed integrativa
entro 12 mesi dal decesso, anche se essi sono divenuti obbligati
in conseguenza del nuovo evento.
La dichiarazione integrativa è esclusa per i trasferimenti
aventi ad oggetto i beni immobili con una particolare importanza
culturale.
Luogo e modalità di presentazione
Le dichiarazioni suddette devono essere presentate:
- all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione risiedeva
il defunto;
- se il defunto era residente all’estero all’Ufficio
delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima
residenza italiana.
Se quest’ultima è sconosciuta:
all’Ufficio
delle Entrate di Roma 6 sito in Roma
alla via Canton n. 20.
La dichiarazione può essere
presentata direttamente all’Ufficio ovvero spedita per raccomandata.
In questo secondo caso si considera consegnata il giorno dell’arrivo
presso l’ufficio e non quello in cui la raccomandata è
stata spedita.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno soltanto dei soggetti
obbligati alla sua presentazione altrimenti è nulla oppure
da un rappresentante munito di apposita procura.
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