LA
DIVISIONE EREDITARIA
La comunione ereditaria
Se l’eredità è acquistata da più persone
si forma sui beni ereditari tra i coeredi stessi una comunione,
tuttavia mentre in quest’ultima ogni partecipante può
liberamente alienare la propria quota, in quella ereditaria l’articolo
732 del codice civile prevede che i coeredi hanno diritto di essere
preferiti agli estranei, pertanto qualora uno di essi intenda cedere
la sua quota o una parte di essa, al coerede spetta il diritto di
prelazione, ovvero il diritto di essere preferiti nella cessione.
Ogni coerede allora che volesse cedere la propria quota o anche
soltanto parte di essa deve notificare la proposta di vendita agli
altri coeredi indicandone il prezzo. Entro il termine di 2 mesi,
i coeredi che vogliono acquistare, devono comunicare l’accettazione
(in questo caso il contratto è concluso), altrimenti l’erede
che ha notificato la proposta può vendere liberamente ai
terzi.
Cosa posso fare se un coerede non
ha rispettato il mio diritto di prelazione vendendo a terzi senza
dirmi nulla?
Se viene omessa la notificazione ed il coerede procede ugualmente
alla vendita, gli altri coeredi possono, finchè non sia sciolta
la comunione, riscattare la quota per il prezzo pagato, sostituendosi
all’acquirente nella vendita.
La divisione
Lo stato di comunione cessa con la divisione per mezzo della quale
ogni soggetto che partecipava alla comunione, ottiene la titolarità
esclusiva su di una parte determinata del bene, o dei beni comuni
corrispondente per valore alla quota che spettava nello stato di
non divisione.
Fin quando si può chiedere
la divisione?
E’ regola generale che ogni coerede può chiedere in
qualsiasi momento la divisione. A questo principio possono derogare
la parti, stabilendo di non sciogliere la comunione per un periodo
non superiore ai 10 anni oppure il testatore può disporre,
laddove abbia istituito erede uno o più minori, che lo stato
di comunione permanga fino ad un anno dopo il raggiungimento della
maggiore età dell’ultimo nato, mentre, se non vi sono
minori, il testatore può disporre che lo stato di comunione
permanga per un periodo non superiore ai 5 anni.
Infine, laddove la divisione pregiudichi gli interessi degli altri
partecipanti, è attribuito al giudice il potere di stabilire
una congrua dilazione per la divisione non superiore ai 5 anni.
Quali effetti ha la divisione?
La divisione ha effetto retroattivo e dichiarativo.
Cosa vuol dire?
Semplicemente che se, della comunione
fanno parte un appartamento ed un locale commerciale, l’appartamento
viene assegnato nella divisione a Tizio ed il locale a Caio, Tizio
e Caio si considerano come se fossero stati sempre proprietari dei
rispettivi immobili. Inoltre se uno dei coeredi ha venduto o ipotecato
la sua quota, sciolta la comunione, la vendita o l’ipoteca
non può riguardare il bene assegnato ad altro condividente
ma soltanto quei beni che gli sono assegnati nella divisione. Se
poi, come nell’esempio precedente, Tizio durante lo stato
di comunione aveva concesso ipoteca sulla quota del locale commerciale
ed invece gli viene assegnato l’appartamento, l’ipoteca
sul locale commerciale non esiste più perché è
come se costui non ne fosse mai stato proprietario. Non è
peraltro giusto che il creditore rimango privo di garanzia, perciò
la legge prevede che costui conservi il diritto di ipoteca ma che
questa si trasferisca sul bene assegnato a Tizio nella divisione,
con il grado derivante dall’originaria iscrizione sull’appartamento.
Naturalmente il trasferimento non è automatico, ma bisogna
procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria, la quale soggiace
al termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla trascrizione
della divisione nei registri immobiliari.
Tipi di divisione
La divisione può essere fatta dal testatore (divisione del
testatore) oppure può essere fatta dalle parti di comune
accordo (divisione contrattuale), in mancanza può essere
disposta dal giudice (divisione giudiziale).
La divisione
contrattuale
Per quanto riguarda la divisione contrattuale essa soggiace a forma
scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili ed è soggetta
a trascrizione se riguarda beni immobili o mobili registrati (autovetture,
natanti).
Il contratto può essere annullato per violenza o dolo, mentre
è esclusa l’azione di annullamento per errore.
Peraltro se l’errore cade sui presupposti della divisione
(sull’esistenza del testamento, sulla determinazione del numero
degli eredi), si applicano i principi generali sull’errore.
Secondo la Corte di Cassazione, se si è proceduto alla divisione
sulla base delle quote indicate dalla legge (successione legittima),
mentre esisteva un testamento, ancorché non scoperto all’epoca
della divisione, il quale stabiliva quote differenti da quelle legali,
vi è un errore sulla divisione che implica nullità
della stessa.
Se per errore sono stati omessi beni vi è un apposito rimedio
che si chiama supplemento di divisione.
Se per errore invece sono stata male valutate le quote o i beni,
si può chiedere la rescissione per lesione a condizione che
il valore della parte assegnata deve inferiore di oltre ¼
al valore della quota spettante nello stato di in divisione ed,
inoltre, l’azione deve essere proposta entro il termine perentorio
di 2 anni dalla divisione.
La divisione
giudiziale
Quando le parti non si mettono d’accordo, una di esse propone
domanda al giudice affinché sia costui a stabilirla.
Ciascun coerede ha diritto alla sua parte dei beni in natura, tuttavia,
poiché non sempre i beni sono comodamente divisibili oppure
perché la divisione non è opportuna nell’interesse
della produzione; in tal caso questi beni devono essere compresi
nella porzione di uno dei coeredi o di più coeredi che siano
disposti a continuare la comunione, altrimenti sono venduti all’incanto
ed il denaro ricavato viene diviso in proporzione alle quote di
relativa spettanza.
Se le porzioni non corrispondono esattamente al valore delle quote
ereditarie, chi ha avuto la porzione di valore eccedente, è
tenuto a pagare agli altri la differenza in denaro (conguaglio).
La stima dei beni per la formazione delle quote deve farsi con riferimento
al loro stato e valore venale al tempo della divisione.
Formate le porzioni si procede all’assegnazione mediante estrazione
a sorte se le quote sono uguali, o all’attribuzione se sono
disuguali.
Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dettare norme e criteri per la formazione
delle porzioni e può dividere nel testamento i suoi beni
tra i coeredi, comprendendo nella divisone anche la quota non disponibile
La divisione è nulla se il testatore non ha compreso i legittimari
oppure uno degli eredi istituiti nel testamento medesimo. Inoltre
se il testatore, nel fare la divisione lede al quota di legittima
, la parte lesa può proporre la domanda di riduzione (vedi
rubrica “tipi
di successioni”).
Mio padre in vita ha fatto una
donazione a mia madre, la devo calcolare ai fini del computo della
porzione che le spetta in sede di divisione?
In vita, mio padre ha fatto delle donazioni ai miei fratelli, le
devo considerare nella quota ereditaria, allorché facciamo
la divisione dei beni ereditari con i miei fratelli?
La collazione
Se il defunto in vita ha fatto donazioni ai figli o ai discendenti
o al coniuge, la legge presume che il defunto non abbia voluto alterare
il trattamento che egli ha stabilito per testamento, nel caso di
successione testamentaria, o che è disposto per legge, nel
caso di successione legittima, ma soltanto attribuire una anticipazione
sulla futura successione. Perciò i beni donati devono essere
ricompresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario
per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti.
Se per esempio il testatore aveva due figli, ha lasciato un patrimonio
di 10 e al figlio A ha donato in vita 2, mentre per testamento ha
disposto che ad A spetta 1/3 e a B i 2/3, occorre aggiungere a ciò
che è stato lasciato al momento della morte ciò che
è stato donato (10+2=12): dopo di che si procede alla determinazione
delle porzioni (ad A 1/3 di 12 e cioè 4, mentre a B i 2/3
cioè 8).
La funzione della collazione è quella di mantenere tra i
discendenti e il coniuge del defunto la proporzione stabilita nel
testamento o nella legge perciò non si fa luogo a collazione
quando il donante o il testatore abbia altrimenti disposto. Non
sono soggette a collazione le spese ordinarie fatte dal padre a
favore del figlio e le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
E’ invece soggetto a collazione ciò che il defunto
ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a
causa di matrimonio, per avviarli al lavoro, per pagare i premi
per assicurazioni sulla vita a loro favore.
La collazione ha luogo reciprocamente tra il coniuge e i discendenti
del defunto, non rispetto agli estranei poiché i soggetti
obbligati sono solo i primi (coniuge, figli, discendenti).
Come si fa la collazione?
Per gli immobili cedendo alla massa ereditaria il bene ricevuto
in donazione oppure imputando il valore del bene donato alla propria
quota ereditaria e prendendo dalla massa ereditaria tanti beni in
meno quanto è il valore dei beni donati.
Per i beni mobili la collazione si fa soltanto prendendo dalla massa
ereditaria tanti beni in meno quanto è il valore dei beni
donati.
Il valore è quello che il bene aveva al momento dell’apertura
della successione e non quello che il bene aveva quando venne donato.
Sono erede, in che misura devo pagare i debiti ereditari?
I debiti ereditari
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari
in proporzione alle loro quote. Il testatore può disporre
diversamente, addossando il pagamento dei debiti ad uno dei coeredi
o ripartendo l’onere in proporzioni diverse delle quote, ma
questa disposizione ha effetto solo tra i coeredi e non nei confronti
dei terzi.
Rispetto ai creditori vale, invece, il principio che ciascuno dei
coeredi può essere chiamato in giudizio solo in proporzione
della quota; anche se uno di essi sia insolvente, il creditore non
si può rivolgere per la parte corrispondente verso gli altri,
poiché tra i coeredi non vi è solidarietà passiva.
Se peraltro ad uno degli eredi è stato assegnato un immobile
ipotecato, poiché l’ipoteca attribuisce al creditore
il diritto di espropriare il bene anche in confronto del terzo acquirente,
l’erede può essere costretto a pagare per l’intero,
salva la rivalsa verso gli altri.
Se un terzo ritiene che il defunto non era proprietario del bene
compreso nella porzione attribuita ad uno dei coeredi e questi è
costretto a rilasciare il bene, viene meno la corrispondenza della
porzione con la quota ereditaria. Non è giusto che il danno
venga subito solo dalla persona cui era stato assegnato il bene,
il quale pertanto deve essere diviso tra tutti i coeredi i quali
pertanto sono tenuti fra loro alla garanzia per la evizione. Dunque,
tutti subiranno una riduzione della porzione attribuita di modo
da reintegrare il valore della quota che spettava al coerede prima
della divisione.
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