LA
DONAZIONE
La donazione è
il contratto con il quale una persona arricchisce l’altra
per mero spirito di liberalità, attribuendole un diritto
proprio, già presente nel proprio
patrimonio o assumendo verso la stessa una obbligazione. La donazione
inoltre, esige che l’altra parte accetti la liberalità.(ad
eccezione delle donazioni obnuziali come vedremo in seguito)
Perché si abbia una donazione
deve ricorrere un elemento soggettivo (la
volontà di arricchire un’altra persona) ed un elemento
oggettivo (l’arricchimento altrui, cui corrisponde
l’impoverimento del donante).
La donazione rientra nella categoria
dei contratti a titolo gratuito ma non bisogna credere che qualsiasi
contratto a titolo gratuito costituisca una donazione. La gratuità
importa soltanto l’assenza di corrispettivo ma non implica
necessariamente l’arricchimento dell’altra parte, elemento
questo essenziale al concetto di donazione. Perciò non costituiscono
donazione il mandato gratuito, la prestazione di opera senza compenso
poiché in questi casi non vi è l’aumento del
patrimonio della controparte che è essenziale perché
si configuri una donazione: in questi casi chi riceve gratuitamente
una prestazione si limita a risparmiare una spesa.
Capacità
di fare donazioni.
Il donante deve avere la piena capacità naturale (capacità
di intendere e volere), oltre alla piena capacità di capacità
di agire (maggior età conseguibile a 18 anni) in mancanza
delle quali la donazione è annullabile).
Non può donare né il
minore, né l’emancipato (tale il è minore ammesso
a contrarre matrimonio), anche se sia stato autorizzato dal Tribunale
all’esercizio dell’impresa. Non può essere donante
neanche il soggetto che sia stato inabilitato (tale è l’infermo
di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo
all’interdizione) né tantomeno l’interdetto (soggetto
che sia stato privato della capacità di agire perché
non in grado di intendere e volere).
Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono
essere rappresentati nel compiere donazioni, sicchè questi
soggetti non possono effettuare donazioni neanche per mezzo di un
rappresentante legale.
L’unica eccezione che la legge ammette e che si possano fare
delle donazioni in occasione delle nozze (donazioni obnuziali) ai
discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato purchè
fatte con l’assistenza di persone che esercitano la potestà
o la tutela o la curatela
Le persone giuridiche possono fare donazioni se tale capacità
è loro riconosciuta dallo statuto o dall’atto costitutivo.
Chi può ricevere donazioni?
Possono ricevere donazioni i “nascituri” vale a dire
soggetti che sono stati concepiti ma che non sono nati al momento
della donazione; inoltre si può donare ai soggetti che non
sono stati ancora concepiti all’atto della donazione, a condizione
che si tratti del figlio di una determinata persona vivente al tempo
della donazione
Accrescimento
Si possono effettuare donazioni a favore di più soggetti
(donatari), in tal caso il donante può disporre che se uno
dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte
venga devoluta agli altri. Affinché operi questo accrescimento
non è necessario che le quote attribuite dal donante ai donatari
siano uguali.
Scelta del
donatario
La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante
direttamente oppure costui può indicare una categoria di
persone (anche una pluralità di soggetti) tra cui sarà
chiamato a scegliere un mandatario del donante (il mandatario si
differenzia dal rappresentante, perchè il primo riceve solo
il compito di scegliere la persona del donatario sul presupposto
che la donazione sia stata posta in essere dal donante; il rappresentate,
invece, è colui che compie l’atto in sostituzione del
donante, la qual cosa nell’ambito delle donazioni è
inammissibile).
Obblighi del
donatario
Chi riceve una donazione ha l’obbligo di prestare gli alimenti
al donante qualora questo successivamente si trovi in stato di bisogno
Annullabilità
della donazione
La donazione è annullabile se è stato commesso a)
un errore sul motivo b) questo risulti dall’atto c) il motivo
sia stato l’unico a determinare la volontà di donare
( esempio per onorare la memoria di mio figlio morto di AIDS dono
ad un ente che credo difenda i malati di Aids mentre, in realtà,
difende i malati di cancro).
Nullità
della donazione
Quando il donante nella donazione dichiara espressamente il motivo
della liberalità e questo è stato l’unico che
lo ha spinto a disporre del bene o della somma di denaro in favore
del donatario, la donazione è nulla se il motivo è
illecito (contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon
costume: ti regalo 100 per le prestazioni sessuali che mi hai reso).
Donazione con riserva di usufrutto
Il donante può riservarsi il diritto di usufrutto sul bene.
In tal caso il donante conserva il diritto di godere e disporre
del bene come se fosse il proprietario ricavandone i frutti civili
(interessi, rendite, che produce il bene e tutto ciò che
proviene indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del
godimento che venga concesso ad altri) ed i frutti naturali (tutto
ciò che produce naturalmente e direttamente il bene con o
senza l’opera dell’uomo ad esempio prodotti agricoli,
legna, ricavato delle miniere, i parti degli animali). Il donante
usufruttuario dovrà continuare a pagare le imposte e le tasse
connesse al bene oggetto di donazione ma alla sua morte l’usufrutto
si estinguerà e quindi il bene giungerà nelle mani
del donatario il quale avrà il pieno potere di utilizzarlo.
Pertanto, fin quando il donante usufruttuario non venga meno, il
donatario non ha alcun potere sul bene.
Vero è anche la donazione con riserva di usufrutto non deve
essere necessariamente durare fin quando il donante rimanga in vita
ma può essere stabilità anche per un periodo determinato
e minore che il donante è assolutamente libero di stabilire
nell’atto di donazione.
Si possono donare beni non ancora
esistenti (donazione futura)?
L’art. 771 codice civile sancisce la nullità la donazione
di beni futuri.
Sono tali anche i beni che pur esistendo in natura appartengano
tuttavia ad un soggetto diverso dal donante .
In caso di donazione di beni futuri il donante non è obbligato
a procurare l’acquisto della proprietà al donatario
a pena di risarcimento del danno, né tantomeno il donatario
acquisterebbe automaticamente la proprietà del bene ove questo
venisse ad esistenza dopo la stipula della donazione.
Tipologie di
donazioni.
La donazione si perfeziona con il consenso del donante e con l’accettazione
del donatario formalizzata in un atto pubblico redatto da notaio
in presenza di due testimoni.
La donazione più comune è quella che ha per oggetto
una somma di denaro oppure un bene mobile o immobile.
Si parla di donazione obbligatoria quando il donante non trasferisce
un bene o una somma di denaro ma assume un obbligo a favore del
donatario.
La donazione obbligatoria può avere per contenuto un obbligo
di dare oppure, secondo i più, può avere per contenuto
anche un obbligo di fare qualcosa da parte del donante in favore
del donatario.
Qualora il donante si obblighi a dare prestazioni alimentari (alimenti,
mantenimenti, beneficenza, prestazione di soccorso in favore di
soggetti bisognosi), la donazione si estingue alla morte del donante
e l’obbligo non viene trasferito agli eredi del donante a
meno che il donante stesso non abbia diversamente ed espressamente
disposto nell’atto di donazione
Forma della
donazione
La donazione è un contratto solenne perché richiede
a pena di nullità l’atto pubblico notarile e la presenza
di due testimoni (legge notarile n. 13 del 1989 articolo 48). Se
i beni donati sono mobili richiede addirittura la menzione del loro
valore nel corpo dell’atto o in atto a parte, sottoscritto
dal donante, donatario, notaio e testimoni. Il donatario deve esprimere
la propria accettazione per iscritto nell’atto notarile oppure
può esprimerla successivamente in un atto scritto separato
e successivo alla donazione.
La forma notarile non è richiesta
nel caso di donazioni di modico di valore di cosa mobile ( cosiddetta
donazione manuale) dove la forma pubblica è sostituita dalla
consegna del bene.
La modicità del valore deve essere valutata in rapporto alle
condizioni economiche del donante, non dovendo essa incidere in
maniera apprezzabile nel patrimonio del donante.
Preliminare
di donazione.
Poiché la donazione è un contratto spontaneo animato
dalla volontà di arricchire un’altra persona, non è
ammissibile il contratto preliminare di donazione ovvero il contratto
con il quale un parte si obbliga in futuro a stipulare un contratto,
a pena, in caso di rifiuto ingiustificato, di dover risarcire il
danno alla controparte.
Cosa distingue una donazione da
un contratto gratuito?
Nel contratto gratuito una parte effettua una prestazione in favore
di un altro soggetto senza ricevere per questo un corrispettivo
ma avendo pur sempre un interesse patrimoniale ad eseguire questa
prestazione in favore dell’altra, L’interesse patrimoniale
non vuol dire necessariamente interesse economico ma implica semplicemente
che l’esecuzione di una prestazione in favore del partner
contrattuale apporta a chi la esegua un vantaggio che per il diritto
deve essere apprezzabile e meritevole di tutela.
In altri termini il patrimonio non è costituito solo da beni
materiali da crediti o da debiti ma anche da interessi.
Può accadere che un soggetto abbia interesse ad eseguire
una prestazione senza ricevere un corrispettivo perché quella
prestazione comunque comporta un vantaggio, un beneficio, un utile
al proprio patrimonio, anche se tale utile non è costituito
in via diretta ed immediata da un ritorno economico-pecuniario.
Facciamo un esempio: se il datore
di lavoro si occupa di prelevare con un proprio pulmino i lavoratori
che devono recarsi in fabbrica senza chiedere il costo del trasporto
non pone in essere una donazione ma un contratto gratuito perché
il trasporto non avviene con l’intento di fare arricchire
i lavoratori o come meglio si dice per “spirito di liberalità”
ma perché il datore di lavoro ha interesse a facilitare i
dipendenti che trovino difficoltoso il raggiungimento del posto
di lavoro. Pertanto l’interesse del datore di lavoro è
quello di portare i lavoratori in fabbrica affinché possano
lavorare, l’impresa possa produrre e, dunque, possa realizzare
utili.
Possiamo dire che mentre nella donazione
il donante non agisce per nessun altro scopo se non l’arricchimento
del donatario, nel contratto gratuito il soggetto che esegue una
prestazione in assenza di remunerazione, lo fa per un egoistico
e personale interesse, il quale è pur sempre economico, atteso
che apporta un beneficio ed un vantaggio nel proprio patrimonio
anche se tale vantaggio non è immediatamente visibile sotto
il profilo monetario.
Disciplina
della donazione
La donazione nulla non può essere convalidata dalle parti
ma una volta morto il donante poiché la donazione è
assimilata alla attribuzione per causa di morte, gli eredi possono
confermarla (art. 590 codice civile). Questo articolo dispone infatti
che la nullità della donazione non può essere fatta
valere da chi conoscendo la causa della nullità ha, dopo
la morte del testatore, confermato la donazione o dato ad essa volontaria
esecuzione.
Responsabilità del donante
Il donante in caso di inadempimento
o di ritardo nell’eseguire la donazione è responsabile
soltanto per dolo o colpa grave.
Il donante non è tenuto alla garanzia di evizione ovvero
a risarcire il donatario nel caso in cui il bene donato sia sottratto
al donatario perché di proprietà di terzi.
La garanzia per evizione è dovuta, invece, se è espressamente
pattuita dal donante oppure, anche se non espressamente promessa,
nel caso in cui la sottrazione sia dovuta al fatto del donante o
da dolo di costui.
Il donante non è tenuto alla garanzia per i vizi del ben
donato salvo che il donante sia stato in dolo oppure nel caso in
cui abbia espressamente promesso questa garanzia.
La revoca della
donazione
La donazione è revocabile per ingratitudine o per sopravvenienza
di figli.
Si ha ingratitudine quando il donatario venga condannato per ingiuria
del donante :
a)oppure quando ha arrecato pregiudizio
con dolo al patrimonio del donante
b)oppure quando si è rifiutato
ingiustificatamente di prestare gli alimenti al donante
c)oppure quando ha ucciso o tentato
di uccidere il donante, il suo coniuge, i suoi figli o discendenti,o
i suoi ascendenti
d)oppure quando ha denunciato falsamente
il donante il suo coniuge i suoi discendenti o ascendenti per un
reato non commesso e punibile con la pena dell’ergastolo e
con quella minima di tre anni, a condizione che la denuncia sia
stata dichiarata falsa in un giudizio penale ed il denunciante sia
stato condannato per calunnia.
e)oppure quando il donante ha reso
falsa testimonianza contro il donate, il coniuge, ascendenti o
discendenti e la testimonianza sia stata dichiarata falsa in un
giudizio penale.
I casi di ingratitudine non sono tassativamente indicati dalla legge,
quelli qui elencati sono solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per agire in
revocatoria c’è un termine?
Si, è necessario agire entro un anno dal giorno in cui il
donante è avvenuto a conoscenza del fatto.
Al contrario l’azione di revoca
per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro il termine
di decadenza di 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo
figlio o discendente legittimo ovvero dalla notizia dell’esistenza
del figlio ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio
del figlio naturale.
Tale azione non può essere rinunciata se non successivamente
all’verificarsi dell’evento che la legittima.
Una volta revocata la donazione il donatario deve ovviamente restituire
i beni con tutti i suoi frutti o, se il bene è stato venduto,
il prezzo che il donatario ha ricavato.
Chi può agire in revocatoria?
Possono agire sia il donante sia i suoi eredi.
La revoca mi fa perdere il bene
che io ho acquistato dal donatario?
La revoca ad ogni modo non pregiudica i diritti di coloro che abbiano
acquistato il bene dal donatario prima che il donante abbia chiesto
la restituzione del bene al donatario (questi terzi conserveranno
quindi i loro diritti).
Nel caso di beni immobili sarà
tuttavia necessario che i terzi abbiano trascritto l’atto
di acquisto nella conservatoria dei registri immobiliari anteriormente
al momento in cui il donante ha chiesto la restituzione del bene
al donatario.
Donazioni Speciali
Le donazione remuneratoria è
una donazione fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti
del donatario verso la collettività o verso individui diversi
o per speciale remunerazione, per servizi resi dal donatario, anche
a titolo oneroso, e particolarmente apprezzati dal donante.
Si tratta di una donazione speciale perché il donante eccezionalmente
è tenuto alla garanzia per l’evizione (ovvero nel caso
in cui il bene o la somma di denaro vengano tolti al donatario perché
il bene o la somma donati erano di un terzo, il donante è
tenuto a risarcire la perdita subita dal donatario nei limiti del
valore che il bene donato possedeva).
Inoltre la donazione remuneratoria
eccezionalmente non dà luogo ad obbligo alimentare del donatario
nei confronti del donatario verso il donante né può
essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Le donazioni
d’uso (cosiddette liberalità di uso)
Può avvenire che un soggetto in considerazione dei servizi
resi, attenendosi ai costumi sociali in uso, faccia un dono (come
nel caso delle mance o dei regali natalizi da parte dei clienti
ai professionisti di fiducia ).
Affinchè si abbia una liberalità di uso è necessario
che il donante tenga un comportamento che, anche la generalità
dei cittadini, in occasioni simili, tiene e che si tratti, quindi,
di un usanza e non di un obbligo giuridico.
Inoltre, la liberalità deve essere di modico valore e comunque
proporzionata al servizio ricevuto, configurandosi, altrimenti,
una donazione remuneratoria.
La differenza tra libertà d’uso
e quella remuneratoria risiede nel fatto che in quest’ultima
il donante non si attiene ad una usanza ad un costume sociale ma
ringrazia il donatario devolvendogli qualcosa senza che questo sia
sentito dalla generalità dei cittadini come un comportamento
conforme ad un buon uso sociale.
La liberalità d’uso non
sono considerate dalla legge delle vere e proprie donazioni quindi
non sono soggetto alla forma scritta a pena di nullità, inoltre
non sono soggette a collazione o riunione fittizia ( per il significato
di questi termini vedi la rubrica successioni) in caso di successione
ereditaria.
Donazione obnuziale
Questa donazione viene fatta dal donante in occasione e riguardo
ad un futuro matrimonio sia dagli sposi tra loro, sia da altri a
favore di uno o entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi.
La donazione è quindi sottoposta alla condizione che il matrimonio
sia celebrato.
La condizione si intende non avverata quando scade il termine che
il donante abbia eventualmente apposto per la celebrazione oppure
quando risulta certo che il matrimonio non sarà celebrato.
L’annullamento del matrimonio comporta la nullità della
donazione qualora questa sia stata effettuata in favore degli sposi,
mentre se la donazione era stata fatta in favore dei figli, l’annullamento
non pregiudica l’acquisto.
La donazione obnuziale non genera obblighi alimentari
La donazione obnuziale è revocabile per ingratitudine e sopravvenienza
di figli
La donazione obnuziale è annullabile qualora il motivo dell’attribuzione
venga meno oppure quando il donante ha commesso un errore di fatto
(perchè ad esempio credeva che i donatari si stessero per
sposare oppure che stessero per avere dei figli e ciò non
era vero).
La donazione
modale
La donazione modale è un contratto a cui apposto un modo
(chiamato anche onere).
In altri termini, il donante attribuisce qualcosa al donatario con
l’obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata
per un determinato motivo (ti dono un terreno con l’obbligo
di costruirvi un ospedale)
Bisogna chiarire subito che il modo
o onere non è un corrispettivo stabilito dal donante a carico
del donatario affinché quest’ultimo riceva i beni o
la somma di denaro, perché la donazione rimane pur sempre
una liberalità quindi è posta in essere con la funzione
di arricchire il donatario.
Il modo è solo un elemento accidentale quindi non essenziale
della donazione tanto vero che può risultare da scrittura
privata e non da atto pubblico (Corte di Cassazione 1977 n. 739).
Il modo quindi è solo una limitazione
della liberalità con il quale il donante persegue una scopo
aggiuntivo rispetto a quello principale , consistente nell’arricchire
il donatario.
La legge stabilisce che, in ragione
della particolare natura e funzione del modo, quest’ultimo
possa addirittura arrivare a neutralizzare completamente l’utilità
che il donatario riceverebbe dall’attribuzione della somma
di denaro o dei beni, ma non può mai giungere sino al punto
di superare il valore dei beni o della somma donata (nell’esempio
fatto della costruzione dell’ospedale se il donatario riceve
100 per costruire il presidio sanitario e questo costa 100, la donazione
è valida ma se invece costa 120, allora il donatario che
abbia accettato la donazione sarà obbligato per 100 e non
per 120).
Qualora il modo non possa realizzarsi
per causa imputabile al donatario, la donazione sarà risolta
per impossibilità sopravvenuta ed il donatario in questo
caso sarà tenuto al risarcimento del danno ( Corte di Cassazione
1994 n. 5983), mentre laddove l’impossibilità non sia
imputabile al comportamento colpevole e negligente del donatario
, la donazione sarà risolta.
Il modo non deve essere illecito (vale a dire contrario a norme
imperative, all’ordine pubblico, al buon costume).
La donazione modale è pienamente
operativa ed efficace da subito ma laddove l’onere da parte
del donatario non venga rispettato la donazione può essere
risolta per inadempimento a condizione che tale conseguenza fosse
stata esplicitamente prevista nella donazione
Possono chiedere la risoluzione soltanto il donante o i suoi eredi,
cui spetta di valutare l’inadempienza, mentre l’azione
per fare in modo che il donatario rispetti l’onere compete
a qualunque soggetto che possa dimostrare di avere interesse a che
il donatario esegua l’obbligo stabilito nella donazione.
La donazione modale si distingue dalla
donazione sottoposta a condizione sospensiva perché, a differenza
di quest’ultima, è immediatamente operativa, mentre
si distingue dalla donazione sottoposta a condizione risolutiva
perché in caso di inadempimento del modo , la donazione modale
esige una sentenza che dichiari l’inadempimento e fino al
allora è efficace; al contrario la donazione risolutiva perde
immediatamente efficacia laddove si verifichi l’evento cui
le parti hanno subordinato il venir meno della donazione.
Cosa succede se il modo non viene
adempiuto?
Se il donatario per proprio comportamento colpevole e negligente
non è in grado di realizzare il modo allora dovrà
risarcire il danno al soggetto in favore del quale doveva essere
eseguita l’obbligazione modale (tale soggetto può essere
sia il donante sia un soggetto terzo indicato dal donante) e la
donazione sarà risolta per inadempimento. Mentre se il donante
non ha nessuna colpa per il mancato raggiungimento del modo, il
modo si estingue, (art. 1256 codice civile) considerandosi non apposto
e la donazione non comporterà più alcun obbligo o
limitazione per il donatario.
Donazione con
condizione di reversibilità.
E’ la donazione in cui il donante dichiara che per il caso
in cui morirà prima il donatario, oppure moriranno prima
i suoi figli o discendenti la donazione dovrà considerarsi
risolta e dovranno essere restituiti i beni donati liberi da ogni
peso o vincolo costituito dal donatario.
In tal caso qualora il donatario abbia venduto i beni donati a terzi,
all’atto della morte del donatario i terzi dovranno restituire
i beni al donante, e costoro potranno pretendere la restituzione
soltanto del prezzo pagato per l’acquisto.
Donazione condizionata
La trattiamo nell’ambito delle donazioni speciali ma in realtà
si tratta di una donazione ordinaria cui viene aggiunta una clausola
denominata condizionale per effetto della quale si stabilisce che
la donazione avrà effetto solo quando si sarà verificato
un determinato evento futuro ed incerto (condizione sospensiva);
in tali casi la donazione non sarà operativa fin quando l’evento
non si sarà verificato.
La donazione può essere condizionata
anche ad un evento futuro ed incerto dal quale dipenderà
non l’efficacia della donazione ma la sua risoluzione (condizione
risolutiva).
In tali casi la donazione avrà effetto ma, ove si verificasse
l’evento indicato dal donante, la donazione sarà inefficace
sin dal momento della stipula dell’atto di donazione, con
la conseguenza che il donatario dovrà restituire i beni attribuitigli.
Occorre, tuttavia, distinguere bene i casi in cui la donazione è
sottoposta a condizione la quale presuppone un evento futuro ed
incerto dai casi in cui alla donazione è apposto un termine.
Il termine si differenzia dalla condizione perché pur potendo
essere costituito da un evento (come la condizione), questo, a differenza,
è sempre certo.
Se dono 100 a Tizio se egli si diplomerà, si verifica un
caso di condizione perché il fatto di conseguire il diploma
non è certo.
Se dono 100 a tizio condizionando tale attribuzione al momento in
cui il sole tramonterà, la donazione è sottoposta
a termine perché è certo che ogni giorno il sole deve
tramontare.
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