L’ESDEBITAZIONE
La riforma (D.lgs. n. 5 del 2006)
ha introdotto ex novo nella legge fallimentare,
per le procedure che inizieranno il 16 luglio 2006, l’istituto
della esdebitazione del fallito, che consiste nella liberazione
del fallito, una volta chiusa la procedura senza l’integrale
pagamento di tutti i creditori, dei debiti residui nei confronti
dei creditori fallimentari non soddisfatti per l’intero,
a condizione che l’imprenditore sia considerato meritevole,
in quanto non si sia reso autore di comportamenti fraudolenti
nei confronti del ceto creditorio ed abbia collaborato con gli
organi della procedura per il proficua e veloce realizzazione
della procedura.
Chi può beneficiare?
Solo l’imprenditore persona fisica e mai le società.
Presupposti
di ammissione:
1) è necessario che non siano
stati soddisfatti tutti i creditori concorsuali (non sarà
quindi possibili chiedere l’esdebitazione quando il fallimento
si è chiuso per insufficienza di attivo, mentre è
possibile quando vi siano stati riparti parziali e finali che
abbiano portato al pagamento in percentuale, seppure esigua, dei
creditori).
2) il fallito deve aver cooperato
con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni
e la documentazione necessaria all’accertamento del passivo,
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni.
3) non abbia ritardato o contribuito
a ritardare lo svolgimento della procedura
4) non abbia violato l’obbligo
di consegna al curatore della corrispondenza che riguarda l’impresa
5) non abbia già avuto il
beneficio dell’esdebitazione nei 10 anni precedenti
6) Non si sia reso autore di una
delle seguenti attività fraudolente: distrazione dell’attivo,
esposizione di passività insussistenti, causazione o aggravamento
del dissesto, ricorso abusivo al credito
7) Non sia stato condannato per
il reato di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia
pubblica, l’industria o il commercio o altri delitti compiuti
in connessione con l’esercizio dell’attività
di impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione
ordinaria.
Quando viene concesso il beneficio?
1) nel provvedimento in cui è
dichiarata la chiusura del fallimento.
2) successivamente, ma comunque
entro un anno dalla chiusura del fallimento.
Quali sono gli effetti del provvedimento
di esdebitazione?
1) I creditori fallimentari perdono
il diritto di agire individualmente nei confronti del fallito
per la parte di credito rimasta insoddisfatta, ma conservano il
diritto id agire nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori,
degli obbligati in via di regresso.
2) I creditori del fallito che,
pur avendo un diritto sorto prima della apertura del fallimento,
non hanno partecipato ad esso, potranno agire individualmente
nei confronti del fallito per la sola parte che sarebbe loro spettata
qualora avessero partecipato al fallimento.
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