IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA’
La legge fallimentare prevede in via di principio la assoggettabilità
al fallimento di ogni soggetto collettivo dotato di autonomia
patrimoniale anche se non di personalità giuridica il quale
eserciti un’impresa commerciale, non sia un ente pubblico
e che superi i limiti dimensionali sopra indicati e stabiliti
dalla definizione di piccolo imprenditore.
Devono quindi ritenersi soggetti al fallimento:
1) le società commerciali;
2) le associazioni (riconosciute
e non riconosciute) , le fondazioni e gli enti no profit, qualora
abbiano come scopo esclusivo o prevalente l’esercizio di
attività commerciale;
3) I consorzi fra imprenditori con
attiività esterna;
4) Le società cooperative
e le società di mutuo soccorso che esercitano concretamente
attività commerciale, ancorché questa non ne costituisca
l’oggetto statutario;
5) Le società sportive, in
seguito alla legge 1996 n. 586 che ha riconosciuto alle società
professionistiche la possibilità di avere scopo di lucro.
Sono escluse dal fallimento: le società semplici, le comunioni
a scopo di godimento, le associazioni in partecipazione.
La legge inoltre detta alcune norme
speciali che regolano, in caso di insolvenza della società,
le conseguenze sui soci che fanno parte della compagine sociale:
1) il fallimento di una società
in nome collettivo (SNC) è causa del fallimento di tutti
i soci;
2) il fallimento di una società
in accomandita semplice (SAS) è causa del fallimento di
tutti i soci accomandatari e dei soci accomandanti quando e solo
questi ultimi abbiano compiuto atti di immissione nell’amministrazione
della società (riservata agli accomandatari o che abbiano
acconsentito a che il loro nome fosse compreso nella ragione sociale;
3) Il fallimento di soci illimitatamente
responsabili conseguente al fallimento societario non può
essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto
sociale (per morte, recesso, cessione della quota o esclusione)
o dalla cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione,
fusione o scissione societaria) , se sono state osservate le formalità
per rendere note ai terzi i fatti indicati mediante iscrizione
nel registro delle imprese;
4) Nelle società di capitali
(S.p.a., S.r.l., Accomandita per azioni ecc. ecc.) il fallimento
della società non comporta anche il fallimento dei soci
(tranne che nell’accomandita per azioni, nella quale falliscono
i soci accomandatari, perché illimitatamente responsabili)
ed il fallimento va dichiarato a nome della società, in
persona degli amministratori che la rappresentano.
Ipotesi particolari:
socio occulto, società occulta, morte dell’imprenditore
La legge fallimentare ha previsto che:
A) nel caso di fallimento di socio
occulto di una società palese, il fallimento di quest’ultima
determina anche il fallimento del socio occulto;
B) nel caso d fallimento di società
occulta il fallimento si estende a tutti i soci illimitatamente
responsabili;
Infatti, il nuovo articolo 147 della legge fallimentare prevede
che se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili,
il tribunale dichiara il fallimento dei medesimi e che, qualora
dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale
risulti che l’impresa è riferibile ad una società
di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile
è possibile richiedere la dichiarazione di fallimento della
società occulta e degli altri soci illimitatamente responsabili;
C) Imprenditore defunto o che ha
cessato l’attività: entro l’anno dalla morte
o dal ritiro del commercio, l’imprenditore può ugualmente
essere dichiarato fallito quando lo stato dell’insolvenza
si è determinato durante l’esercizio dell’impresa.
Il termine di un anno entro il quale è ancora possibile
la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione del
Registro delle Imprese. La legge, tuttavia, offre la possibilità
alle società e imprese cancellate d’ufficio dal registro
delle imprese di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione
dell’attività da cui decorre il termine, qualora
essa si sia verificata anteriormente alla cancellazione.
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