Il FALLIMENTO
Introduzione: le
procedure concorsuali ed, in primo luogo il fallimento, sono procedure
giudiziali che vengono azionate nel caso in cui l’imprenditore
commerciale non sia in grado di adempiere alle obbligazioni aziendali.
Con esse l’intero patrimonio aziendale viene sottratto all’imprenditore
e sottoposto ad esecuzione, al fine di garantire la parità
di trattamento dei creditori nella divisione di ciò che,
a soddisfazione dei crediti, verrà ricavato dalla vendita
dei beni del fallito. In particolare il principio della parità
di trattamento dei creditori è una regola cardine del nostro
ordinamento per effetto della quale tutti i creditori hanno uguale
diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, che, pertanto, fungono
da garanzia generica delle loro pretese patrimoniali. Tale principio
è tuttavia attenuato in presenza di cause legittime di
prelazione (pegni, ipoteche, privilegi) i quali, al contrario,
attribuiscono al titolare il diritto di soddisfarsi sul ricavato
della procedura esecutiva, con precedenza sugli altri creditori
che prendono il nome di creditori chirografari.
Nozione di fallimento: con
l’espressione fallimento si indica lo stato patrimoniale
dell’imprenditore che non ha più la capacità
obiettiva di far fronte puntualmente alle obbligazioni aziendali.
Presupposti del fallimento:
1) il debitore
deve essere un imprenditore commerciale (sono quindi escluse le
imprese agricole), individuale o collettivo (società) con
esclusione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori;
2) stato di insolvenza:
si trova in stato di insolvenza l’imprenditore che non è
più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
lo stato di insolvenza può manifestarsi attraverso svariati
indici: reiterati mancati pagamenti, irreperibilità, latitanza,
chiusura dei locali commerciali;
3) il fallimento
può essere dichiarato solo se l’ammontare dei debiti
scaduti e non pagati è superiore a 25.000 euro;
4) l’imprenditore
non deve essere già sottoposto ad una procedura di liquidazione
coatta amministrativa, non deve aver fatto domanda di concordato
preventivo, non devono sussistere i requisiti per l’assoggettabilità
dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
chi è piccolo imprenditore?
Secondo il codice civile (articolo 2083) sono piccoli imprenditori:
a) i coltivatori diretti del fondo;
b) gli artigiani;
c) i piccoli commercianti;
d) coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti della famiglia.
chi è il piccolo imprenditore
non passibile di fallimento?
La legge fallimentare, recentemente modificata (L. n.. 5 del 2006)
dice che ai fini dell’assoggettamento al fallimento non
sono mai piccoli imprenditori coloro che:
a) hanno effettuato investimenti
in azienda per un capitale di valore superiore a 300.00 euro;
b) hanno realizzato, in qualunque
modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi
tre anni (o dall’inizio dell’attività se di
durata inferiore), per un ammontare complessivo annuo superiore
ai 200.00 euro;
c) in nessun caso sono considerati
piccoli imprenditori le società commerciali.
ho una impresa individuale
artigiana, posso fallire?
Si, quando ho investito più di 300,00 euro nella mia azienda,
oppure ho realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli
ultimi tre anni superiori ai 200,00 euro.
la società artigiana,
ovvero l’esercizio di un attività artigianale in
forma societaria è soggetta al fallimento?
Si, perché la società svolge attività volta
alla produzione di guadagni e ricavi monetari, pertanto, svolgendo
un’attività commerciale, viene qualificata come società
commerciale.
Poiché in nessun caso possono considerarsi piccoli imprenditori
le società commerciali, la società artigiana è
passibile di fallimento.
Questa conclusione è spiegata dal fatto che, seppur vero
che la legge considera piccolo imprenditore colui che svolga attività
artigianale (a condizione che non abbia investito più di
300,00 euro nell’attività oppure purchè non
abbia tratto ricavato medi negli ultimi tre anni pari a 200,00
euro), allorché, tuttavia, tale attività venga espletata
in forma societaria implica di per sé che i beni aziendali
e l’ambito di operatività della stessa attività
non possano essere più considerate di modeste dimensioni
e, come tale, l’impresa non gode del beneficio di esonero
dalla procedura fallimentare.
ho una difficoltà economica
temporanea posso essere dichiarato fallito?
No, perché la legge richiede che il giudice accerti uno
stato di insolvenza permanente e non una mera difficoltà
economica momentanea, la quale legittima solo il concordato preventivo,
non anche il fallimento.
LA CONTINUAZIONE DELL’IMPRESA DEL FALLITO
La riforma della legge fallimentare
ha riscritto completamente la disciplina dell’esercizio
provvisorio dell’impresa, vale a dire, la possibilità
dell’ufficio fallimentare di continuare l’attività
di impresa del fallito durante la procedura fallimentare.
La continuazione è consentita in 2 casi:
1) con la dichiarazione di fallimento,
quando dall’improvvisa interruzione può derivare
un danno grave ed irreparabile, il Tribunale può autorizzare
la continuazione temporanea purchè ciò non arrechi
pregiudizio ai creditori
2) quando il comitato dei creditori
ritenga opportuno riprendere in tutto o in parte l’esercizio
dell’impresa.
La continuazione ha comunque carattere provvisorio ed il Tribunale
può in qualsiasi momento ordinarne la cessazione; all’esercizio
dell’impresa provvede il curatore, mentre il comitato dei
creditori deve essere informato sull’andamento della gestione
.
Inoltre la legge ha previsto, in
funzione di conservazione dell’impresa, l’istituto
dell’affitto di azienda la quale deve esser preventivamente
autorizzata dal giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori ed adottata su proposta del curatore.
L’affitto può esser limitato solo ad alcuni rami
dell’azienda quando ciò sia utile al fine di vendere
l’azienda o alcune sue parti.
Il contratto di affitto viene stipulato dal curatore, per una
durata compatibile con le esigenze di liquidazione dei beni fallimentari.
Il curatore conserva il diritto di ispezionare l’azienda,
ha il diritto di ottenere adeguate garanzie dall’affittuario
per l’adempimento dei canoni di locazione e può recedere
dal contratto in qualsiasi momento pagando un giusto indennizzo
all’affittuario.
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