LICENZIAMENTO
DAL POSTO DI LAVORO
Avvocati24ore.it trai suoi tanti servizi
offre consulenza legale in materia di :
a) Licenziamento per giusta causa;
b) Licenziamento per giustificato
motivo;
c) Licenziamento disciplinare.
Non tutti sanno che:
Il datore di lavoro può licenziare senza
alcuna motivazione solo nei casi di giusta causa o giustificato
motivo (soggettivo ed oggettivo) e purchè sia intimato in
forma scritta.
Cosa s'intende per giusta causa nel licenziamento?
E’ giusta causa di licenziamento quella che non consente la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
In tal caso il datore di lavoro
non è tenuto ad alcun preavviso.
Non possono considerarsi giusta
causa ai fini del licenziamento:
1) l'imperizia tecnica;
2) l'incapacità
del lavoratore;
3) il fallimento dell’imprenditore.
In alcune sentenze è
stata riconosciuta la giusta causa del licenziamento nelle
ipotesi di:
1) simulazione di malattia;
2)
minacce rivolte dal lavoratore ai superiori, o contro l’impresa
datrice di lavoro;
3)
impedire ad un dirigente di una società di uscire dallo stabilimento;
4) abbandono
ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio
all’incolumità delle persone ed alla sicurezza degli
impianti;
5) sottrazione
di documenti aziendali riservati;
Il Giustificato motivo soggettivo
E' un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore,
il quale è tenuto a concedere un periodo di preavviso ovvero,
a sua discrezione, può corrispondere al lavoratore una indennità
sostitutiva del preavviso.
Esempi di giustificato motivo soggettivo sono considerati l’abbandono
del posto di lavoro, l’assenza ingiustificata, la violazione
dei doveri di diligenza ed obbedienza.
Il Giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento può, altresì, trovare causa in particolari
ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione
del lavoro ed il regolare funzionamento di essa (art. 3 legge 604/66).
Tali situazioni prescindono da comportamenti
imputabili al lavoratore.
Qual è la procedura per
il licenziamento per giusta causa?
Nei casi di licenziamento per giusta causa
il preavviso non è dovuto.
È tuttavia necessario
l’osservanza di alcuni requisiti tipici di tale forma di risoluzione:
- contestazione della causa che ha giustificato il licenziamento;
- immediatezza della contestazione, in quanto il fatto che costituisce
la giusta causa è così grave da non consentire la
prosecuzione del rapporto;
- immutabilità della causa contestata, nel senso che non
può essere successivamente modificata e sostituita con un’altra;
- prova della sussistenza della giusta causa da parte del datore
di lavoro.
Quando il datore può licenziare
senza motivazione?
Il datore di lavoro può
licenziare senza obbligo di motivazione:
1) i dirigenti;
2) lavoratori domestici;
3) i dipendenti assunti in prova;
4) i lavoratori ultrasessantenni,
che hanno i requisiti pensionistici e che non abbiano scelto di
proseguire il rapporto di lavoro;
Il licenziamento senza motivazione,
nei casi in cui è ancora consentito, può essere esercitato
solamente nei contratti di lavoro a tempo
indeterminato.
Impugnazione del licenziamento
Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento
illegittimo può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione
o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente.
L’art. 6 della L. n. 604 prevede che l’impugnazione
sia fatta con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore licenziato, (atto stragiudiziale, oppure tramite
lettera raccomandata spedita al datore di lavoro). La comunicazione
può essere trasmessa anche dal legale del lavoratore ma deve
essere da questi controfirmata.
Il lavoratore può scegliere
di impugnare il licenziamento direttamente davanti all’autorità
giudiziaria.
Cosa può fare il lavoratore
ingiustamente licenziato?
A) L'art. 18 della
legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che il lavoratore
ingiustamente licenziato può chiedere di essere reintegrato
nel posto di lavoro quando l’azienda presso cui eseguiva l’attività
ha più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva;
più di 60 dipendenti ovunque siano ubicate le singole unità
produttive; o quando il datore di lavoro è un imprenditore
agricolo con più di 5 dipendenti in ciascuna unità
produttiva.
Qualora il giudice accerti l’illegittimità del licenziamento
oltre alla reintegrazione il licenziamento illegittimo obbliga il
datore di lavoro a risarcire il lavoratore del danno subito. Questo
è costituito dal pagamento della retribuzione globale di
fatto, non inferiore a 5 mensilità, che il lavoratore non
ha percepito, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva
reintegrazione. Tale risarcimento prevede anche il versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali.
Il lavoratore può però
rinunciare alla reintegrazione e chiedere in cambio, entro 30 giorni
dall'invito a riprendere il lavoro, un'indennità pari a 15
mensilità di retribuzione. Resta fermo il diritto al risarcimento
del danno.
B) Quando
il datore di lavoro ha meno di 15 dipendenti impiegati per unità
produttiva oppure è imprenditore agricolo con meno di 5 dipendenti
oppure se ha fino a 60 lavoratori complessivamente ma nell'unità
produttiva interessata ne sono occupati meno di 16.
se il licenziamento risulta illegittimo non ha l’obbligo di
riassumerlo poiché può scegliere di pagare una determinata
indennità. che varia da un minimo di 2,5 e un massimo di
6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore ha prestato servizio per oltre 10 anni quest’ultimo
ha diritto a 10 mensilità.
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