LOCAZIONE COMMERCIALE
- ad uso diverso da quello abitativo -
La durata delle locazioni e sublocazioni
di immobili urbani per uso diverso da quello di abitazione non può
essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una
delle seguenti attività :
1) industriali, commerciali e artigianali
2) di interesse turistico
Durata
La durata della locazione non può essere inferiore a nove
anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività
alberghiere.
Non può essere prevista una durata inferiore altrimenti il
termine viene riportato a quello prima indicato previsto dalla legge.
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo
più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare
nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Recesso
Le parti possono consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore,
mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data
in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano
gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal
contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera
raccomandata.
Rinnovo
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività
indicate ai punti 1 e 2 (industriali, commerciali, artigianali,
e di interesse artistico) il contratto si rinnova tacitamente di
sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività
alberghiere, di nove anni in nove anni;
La rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi
all'altra parte, per mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente
almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale,
rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare
la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto quando
il locatore intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione
propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea
retta;
b) adibire
l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività
indicate nei punti 1 e 2 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività
tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) demolire l'immobile
per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione
o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla
base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi
delle leggi vigenti;
d) ristrutturare
l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti
alla vendita conforme alle previsioni di legge.
A tal fine, il locatore,
a pena di decadenza,
deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza
del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale
dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata,
almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza rispettivamente per le
attività indicate nei punti 1 e 2 e per le attività
alberghiere.
Nella comunicazione deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo sul quale la disdetta
è fondata.
Se il locatore non adempie a tali prescrizioni,
il contratto s' intende rinnovato.
Canone
Il canone di locazione è libero e può essere aumentato
annualmente solo nel limite del 75% della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo.
Prelazione
Il conduttore che esercita attività a contatto con il pubblico
(ma non i professionisti e gli studi professionali) ha diritto di
prelazione se il locatore, alla seconda scadenza, intende nuovamente
locare l’immobile oppure intenda venderlo. La
prelazione deve essere esercitata entro 60 giorni nel caso
in cui il locatore intenda vendere ed entro
30 giorni nel caso in cui il locatore alla seconda scadenza
intenda dare in locazione l’immobile a terzi.
La prelazione nel primo caso ha carattere reale nel senso che se
il locatore ha violato il diritto di prelazione, il conduttore può
riscattare il bene dal soggetto cui il locatore lo ha venduto corrispondendogli
il prezzo pagato; mentre nel secondo caso, il locatore che ha subito
la violazione del diritto di prelazione può solamente ottenere
il risarcimento del danno ma non può ottenere il bene dal
nuovo affittuario.
Indennità per perdita dell’avviamento
commerciale
Quando il rapporto contrattuale cessa per volontà del locatore,
e non per risoluzione consensuale o inadempimento, disdetta o recesso
del conduttore, il proprietario deve corrispondere un'indennità
pari a 18 mensilità (21 se si tratta di attività alberghiere)
dell'ultimo canone corrisposto. Se l'immobile è adibito dal
locatore o dal nuovo conduttore alla medesima attività, l'indennità
è raddoppiata. L'indennità non è dovuta se
le attività che si svolgevano nel locale non prevedevano
un contatto diretto con il pubblico.
Sublocazione
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto
anche senza il consenso del locatore purché venga contestualmente
locata o ceduta l'azienda. A tal fine il conduttore deve dare comunicazione,
con lettera raccomandata, dell’avvenuta sublocazione o cessione
al locatore, il quale può opporsi per gravi motivi entro
30 giorni. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato
il cedente, può agire contro costui qualora il cessionario
non adempia le obbligazioni assunte.
Restituzione delle somme pagate
indebitamente
Il conduttore dal momento del pagamento e fino a sei mesi dopo la
riconsegna dell’immobile, può ripetere le somme corrisposte
in violazione dei divieti e dei limiti di legge (ad esempio: canone
maggiorato rispetto agli aggiornamenti ISTAT).
Obbligo di registrazione
Il comma 346 dell'articolo 1
della Legge Finanziaria 2005 dispone la nullità dei contratti
di locazione o dei contratti che costituiscono dei diritti di godimento
di unità immobiliari o porzioni delle medesime, comunque
stipulati, qualora si ometta la registrazione di tali contratti.
Secondo la giurisprudenza la norma vale solo per i contratti perfezionati
successivamente al 1° Gennaio 2005.
Sono esenti da registrazione solo i contratti
di locazione di durata inferiore a trenta giorni annui.
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore gli succedono coloro che per successione
o per precedente rapporto avente data certa, hanno diritto a continuare
l’attività.
Procedure di rilascio per finita
locazione
Per ottenere la liberazione del proprio
immobile il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria
volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità
dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata,
con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza della
locazione Se il locatore intende non rinnovare il contratto alla
prima scadenza, nella comunicazione deve essere specificato, a pena
di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati,
sul quale la disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie a tali prescrizioni
il contratto s' intende rinnovato.
Se adempie alle prescrizioni sopra indicate e ciononostante il conduttore
non provvede alla liberazione dell’immobile nel termine indicato,
il locatore dovrà esperire la procedura giudiziale di sfratto
per finita locazione. Tale procedura dovrà essere instaurata
per mezzo di un legale presso il Tribunale ove ha sede l’immobile
locato.
Procedura di sfratto per morosità
Ai sensi dell’art. 5 della Legge
n. 392/1978, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni
dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine
previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi
quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di
risoluzione.
In tal caso il locatore può intimare al conduttore lo sfratto
per morosità e chiedere nello stesso atto ingiunzione di
pagamento per i canoni scaduti.
Tale procedura dovrà essere
instaurata per mezzo di un legale presso il Tribunale ove ha sede
l’immobile locato.
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