LOCAZIONI AD USO ABITATIVO
La legge 1998 n. 431 ha previsto quattro tipologie
di contratti di locazione:
1) il contratto libero
2) il contratto convenzionato
3) il contratto transitorio
4) il contratto per studenti fuori sede
Rimangono esclusi da quanto di seguito esposto gli immobili di interesse
storico-artistico e quelli appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8, A/9 (di edilizia residenziale pubblica o locati per finalità
turistiche), che sono soggetti esclusivamente a quanto dettato dal
codice civile: quest’ultimo in tema di durata stabilisce un
termine massimo per il contratto di locazione, che non può
avere durata superiore a 30 anni (art. 1573 c.c.), mentre non contempla
alcun termine minimo.
il Contratto di Locazione Libero
Questa tipologia di contratto prevede una durata di
quattro anni con rinnovo per altri quattro anni.
Non sono ammesse durate inferiori,
anche se entrambi i contraenti sono d’accordo, poiché,
in tal caso, il contratto è nullo. Sono invece considerate
lecite durate contrattuali superiori ai quattro anni.
Alla prima scadenza dei quattro anni
la legge ammette solo tassativi e specifici casi in cui il locatore
possa recedere dal contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
concedere il godimento dell’immobile ai familiari oppure effettuare
lavori di manutenzione).
In quali casi il locatore può recedere
dal contratto alla prima scadenza?
La legge 431/98 stabilisce, all'art. 3, che alla prima scadenza
il locatore può negare il rinnovo del contratto, comunicandone
al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solo per i seguenti
motivi:
a. quando il locatore intenda destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro
il secondo grado;
b. quando il locatore, persona giuridica,
società o ente pubblico o in ogni modo con finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali
o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore
altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c. quando il conduttore abbia la piena
disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso
comune;
d. quando l'immobile sia compreso
in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito
o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza
del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e. quando l'immobile si trovi in uno
stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione,
in altre parole s’intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi
di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile
per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f. quando, senza che si sia verificata
alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g. quando il locatore intenda vendere
l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili
ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto
di prelazione.
Qualora il locatore di un immobile urbano adibito ad uso abitativo
intenda recedere dal contratto deve darne avviso al conduttore almeno
sei mesi prima della scadenza fissata, mediante lettera raccomandata.
Ad eccezione di questa ipotesi, quindi, il contratto di locazione
deve durare 8 anni, trascorsi i quali si possono verificare tre
casi:
a) il rinnovo
del contratto a nuove condizioni ;
b) la rinuncia
al rinnovo del contratto espressa con lettera raccomandata da inviarsi
almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale;
c) rinnovo
del contratto automaticamente e tacitamente se nessuna delle due
parti ha comunicato all’altra o la volontà di rinnovare
il contratto a nuove condizioni oppure quella di porre fine al rapporto.
Disdetta anticipata del conduttore:
la legge stabilisce che l’inquilino, per gravi motivi, ha
il diritto di recedere anticipatamente dal contratto comunicando
la sua intenzione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima
della scadenza del contratto. Ciò vuol dire che anche quando
ricorrono i gravi motivi il conduttore non può liberarsi
immediatamente del contratto, ma deve comunque continuare a pagare
il canone per sei mesi poiché la legge non prevede il recesso
con effetto immediato.
Forma contrattuale
Il contratto deve avere forma scritta
a pena di nullità, inoltre deve contenere delle informazioni
essenziali con il fine di evitare possibili contestazioni che potrebbero
generare azioni legali . Pertanto il contratto deve contenere:
-dati anagrafici del locatore;
-dati anagrafici del conduttore;
-dati dell'immobile (ubicazione, caratteristiche, rendita catastale,
condizioni e stato al momento della locazione, destinazione ecc.);
-durata della locazione (minimo 4 anni+4) e clausole di recesso
anticipato;
-il corrispettivo,quale il prezzo della locazione,l'aggiornamento
ISTAT,le clausole relative alla morosità;
-l'ammontare del deposito cauzionale;
-ripartizione delle spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
nonché di eventuali altri oneri accessori;
-ripartizione delle spese di registrazione del contratto;
-clausole di divieto (ad esempio divieto di sublocazione,di cambio
d'uso ecc.);
-eventuali altri accordi (ad esempio la possibilità di visite
all'immobile del locatore,esonero della responsabilità del
proprietario in caso di danni provocati dal conduttore ecc.).
Il Contratto Convenzionato (o
canone calmierato)
Questo contratto di locazione presenta due particolarità:
A) ha una durata minima di 3 anni B) il canone di affitto e le altre
condizioni contrattuali non possono essere stabiliti liberamente
tra il locatore ed il conduttore, ma devono rispettare le condizioni
contrattuali stabilite dagli accordi sindacali che vengono perfezionati
a livello territoriale.
Venendo allo specifico, la legge prevede
innanzitutto una durata minima inderogabile di tre anni, decorsi
i quali il contratto può essere rinnovato; nel caso di rinnovo
le parti sono libere di cambiare o meno le condizioni contrattuali
iniziali.
Se entro sei mesi prima della scadenza
dei tre anni nessuna delle due parti prenda l’iniziativa per
comunicare all’altra o la volontà di rinnovare il contratto
(alle medesime condizioni o a condizioni nuove) ovvero se nessuna
delle due parti comunichi all’altra la volontà di porre
fine al rapporto, il contratto di locazione è tacitamente
rinnovato per altri due anni alle medesime condizioni iniziali.
Passati i due anni il locatore o l’inquilino
possono iniziare la procedura per rinnovare il contratto a nuove
condizioni; in alternativa, le parti possono anche decidere di rinunciare
al rinnovo, dandone comunicazione all’altra parte.
Le suddette comunicazioni di volontà
devono essere manifestate per iscritto con lettera raccomandata
almeno sei mesi prima della scadenza dei due anni.
Se nessuna delle due parti, si attivi
per rinnovare il contratto o per disdettarlo, il contratto sarà
tacitamente rinnovato alle medesime ultime condizioni per altri
due anni.
Il canone è stabilito, per
tutti comuni ad alta densità abitativa, negli accordi territoriali
tra le associazioni che rappresentano a livello locale gli inquilini
e quelle che rappresentano i proprietari. Ogni Comune è diviso
in zone e per ogni zona è stabilita nell’accordo locale
la fascia di oscillazione del canone.
Il canone per ogni singolo alloggio
è facilmente ricavabile poiché negli accordi sono
presenti una serie di elementi (tipologia di alloggio, condizioni
di manutenzione, pertinenze, dotazione di impianti e servizi) rapportati
all’ambito delle zone di ubicazione dell’immobile.
Il canone così calcolato è quello che la legge fissa
per la locazione dell’immobile, pertanto un canone superiore
a quello determinato in conformità a tali criteri dà
diritto all’inquilino di pretenderne la restituzione delle
somme pagate in eccedenza anche mediante un’azione legale
davanti al giudice civile.
Il contratto oltre ad avere la forma
scritta deve utilizzare obbligatoriamente uno schema tipo di contratto
allegato al Decreto Ministeriale 30.12.2002 e recepito dagli accordi
territoriali.
Il contratto ha le stesse caratteristiche del contratto cosiddetto
libero.
I valori dei canoni di affitto ed
i relativi parametri sono contenuti in tabelle depositate presso
gli uffici del Comune in cui è ubicato l’immobile o
presso le sedi delle associazioni che rappresentano i locatori e
gli inquilini.
Per quanto riguarda il recesso anticipato
del locatore o quello del conduttore per gravi motivi, così
come per il contenuto del contratto e per la forma ed i tempi delle
disdette, vale quanto sopra detto per il contratto libero con la
precisazione che il contratto in questione ha una durata minima
iniziale di tre anni, pertanto solo decorso tale periodo il locatore
potrà recedere anticipatamente, mentre l’inquilino
rimane libero di recedere anche prima (chiaramente laddove sussistano
gravi motivi).
Le agevolazioni fiscali per i contratti
convenzionati: la legge premia chi affitta immobili con il contratto
convenzionato perché concede al proprietario uno sconto sull’ICI
e sull’imposta di registro; per l’inquilino è
prevista una detrazione che dipende dall’ammontare complessivo
del reddito e dall’ammontare della cifra che spetta quale
detrazione per l’anno di imposta.
· Le agevolazioni sono le seguenti: IRPEF il reddito imponibile
derivante al proprietario è ulteriormente ridotto del 30%.L'IRPEF
ridotta deve essere applicata all'importo maggiore tra la rendita
catastale rivalutata e il canone percepito ridotto del 15%.Nella
dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati gli estremi della
registrazione del contratto di locazione.
· Imposta di registro: il corrispettivo dovrà essere
calcolato sul 70% dell'ammontare del canone,con una riduzione quindi
del 30%.
· ICI: i comuni possono deliberare aliquote agevolate per
chi decida di locare immobili con contratti convenzionati.
Il Contratto Transitorio
Questo tipo di contratto non può durare più di 18
mesi e deve essere posto in essere per esigenze transitorie reali
o del proprietario o dell’inquilino, le quali devono essere
espressamente indicate.
Il canone di affitto nelle aree metropolitane ed in tutti i capoluoghi
di provincia non può superare quello stabilito negli accordi
territoriali che regolano i contratti convenzionati (vedi sopra).
Il contratto oltre ad avere la forma scritta deve utilizzare obbligatoriamente
uno schema tipo di contratto allegato al Decreto Ministeriale 30.12.2002
e recepito dagli accordi territoriali.
Il contratto ha le stesse caratteristiche del contratto cosiddetto
libero.
Una specifica garanzia contro le simulazioni ed i raggiri è
data dall’obbligo del proprietario di riconfermare alla scadenza
del contratto i motivi di transitorietà. Se non lo fa il
contratto si trasforma in normale contratto libero ( vedi sopra)
4 anni + 4 anni a canone calmierato (ovvero quello stabilito in
base ai criteri previsti per il contratto convenzionato –
vedi sopra).
Il Contratto per Studenti Fuori
Sede
Questo tipo di contratto ha una durata che non può superare
i 36 mesi.
Il contratto è rinnovabile automaticamente a vantaggio dello
studente-inquilino, nel senso che alla prima scadenza il proprietario
non può risolvere il contratto poiché tale diritto
spetta solo allo studente.
Il canone è definito mediante accordi tra il comune di ubicazione
dell’immobile e le Aziende per il diritto allo Studio oppure
le Associazioni degli studenti, oppure mediante accordi stipulati
tra i sindacati degli inquilini ed i sindacati dei proprietari di
immobili, che dovranno tener conto della durata del contratto, della
presenza del mobilio, e delle modalità di rilascio dell’immobile.
Il contratto oltre ad avere la forma scritta deve utilizzare obbligatoriamente
uno schema tipo di contratto allegato al Decreto Ministeriale 30.12.2002
e recepito dagli accordi territoriali.
Il contratto ha le stesse caratteristiche del contratto cosiddetto
libero
Approfondimenti
Cosa bisogna fare dopo aver stipulato il contratto?
1) (obbligatorio) IL LOCATORE deve
comunicare l’inizio della locazione mediante compilazione
dell’apposito modulo da consegnarsi al commissariato di pubblica
sicurezza (Questura) entro 48 ore dall’inizio della locazione;
2) (obbligatorio)
IL LOCATORE deve entro 30 giorni pagare l’imposta di registro
presso l’Agenzia delle Entrate ( il conduttore è responsabile
in solido con il locatore, per cui se non paga il locatore vi è
tenuto il conduttore).
L’imposta di registro per la prima annualità è
pari al 2% del canone annuale con un minimo di € 51,65 + €4,13
a titolo di diritti, il tutto mediante apposito modulo F23.
Le parti sono libere di determinare
con accordi interni il soggetto tenuto al pagamento delle spese
di registrazione. La prassi comune è quella di dividere le
spese al 50% tra le parti.
Come si procede alla registrazione
del contratto?
bisogna presentare almeno due copie
del contratto + 1 marca da bollo da € 10,33 per ogni copia
+ copia del modello F23 relativo alla registrazione + modello 69
per la richiesta di registrazione .
(facoltativo)
Redazione di un verbale di consegna dell’immobile che ne attesti
lo stato e l’uso;
(facoltativo) Redazione di un documento
che attesti l’eventuale deposito di somme di denaro in mano
al locatore a titolo di cauzione.
(obbligatorio)
Rientra nelle obbligazioni del locatore anche quella di procurare
al conduttore il certificato di abitabilità dell’immobile
(Cass. Sez. Civ. , Sentenza n. 8409 dell’11Aprile 2006). Qualora
tale certificato non sia ottenibile, si ha una situazione di grave
inadempimento del locatore che legittima il conduttore a chiedere
la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Si può sublocare l’immobile?
Salvo patto contrario, il conduttore, ha facoltà di sublocare
la cosa locatagli (art. 1594 c.c.), ma non può cedere il
contratto senza il consenso del locatore.
Se si tratta di immobili urbani adibiti, il conduttore non può
sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad
altri il contratto, senza il consenso del locatore (art. 2, Legge.
392/78). Il conduttore ha tuttavia facoltà di sublocare parzialmente
l'immobile, salvo patto contrario, previa comunicazione al locatore
con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore,
la durata del contratto ed i vani sublocati.
Cosa accade se viene venduto l'immobile concesso in locazione?
La locazione non cessa se la cosa locata è alienata, anche
a titolo gratuito. In caso di vendita dell'immobile oggetto del
contratto di locazione, l'accordo è quindi opponibile al
terzo acquirente solo se ha data certa anteriore all’alienazione
della cosa (art. 1599 c.c.). In tal caso l'inquilino continuerà
a godere del bene secondo l'accordo stipulato con l'alienante e
sino allo scadere di esso.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili
al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio
della locazione.
Come si devono dividere le spese tra il conduttore
ed il locatore?
Il locatore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione
di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico dell’inquilino.
Tutte le spese ordinarie sono quindi a carico dell'inquilino, mentre
il proprietario è tenuto solo ad intervenire in caso di manutenzione
straordinaria.
La Legge 392/78 prevede più specificamente che sono interamente
a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative
al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione
dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei
pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri
servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore
nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura
inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due
mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore
ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese con la
menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto
di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Qualora dovessero eseguirsi sull'immobile
importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso
la sua destinazione ovvero per evitare maggiori danni che ne compromettano
l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque
opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità,
il locatore può chiedere al conduttore che il canone venga
integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul
capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte
le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore
abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere
eseguite.
Il mancato pagamento degli oneri accessori a carico dell’inquilino
può essere causa di risoluzione del contratto e di sfratto
quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità
del canone.
Quando deve essere pagato l’affitto?
E’ il contratto che fissa le scadenze; in caso di mancato
pagamento il giorno stabilito e decorsi 20 giorni dallo stesso il
contratto può essere risolto dal giudice e l’inquilino
può essere sfrattato.
In quali casi si può richiedere lo sfratto?
Lo sfratto è il provvedimento con cui il Giudice ordina all’inquilino
di riconsegnare e rilasciare l’appartamento.
Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può
avviarsi per opera del locatore:
A. per finita locazione: quando il
contratto è scaduto o sta per scadere;
B. per morosità: in caso di
mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza
prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto,
degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello
di due mensilità del canone.
In tutti i casi la procedura si avvia con un’intimazione,
rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l'immobile,
con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.
In udienza il conduttore può decidere:
a. di non comparire, e in tal caso
il giudice ordina la convalida esecutiva efficace dopo 30 giorni;
b. di presentare opposizione, ma se
questa non è fondata su prova scritta, il giudice concede
in ogni modo la convalida il rilascio dell'immobile, con ordinanza
immediatamente esecutiva;
c. di comparire e, se si tratta di
uno sfratto per morosità, chiedere che sia concesso un termine
di grazia (non superiore a 90 giorni) per consentire il pagamento
dei canoni non onorati. Difatti, in presenza di difficoltà
economiche il conduttore può chiedere al giudice un termine
per il pagamento dei canoni scaduti, termine che può essere
al massimo di 90 giorni;
d. per necessità che avviene
quando il proprietario intende riutilizzare l’alloggio per
i motivi di necessità previsti dalla legge o per effettuare
i lavori tassativamente indicati dall’art. 3 della legge 431
del 1998.
Proroga dello sfratto
Con il provvedimento che ordina all’inquilino di rilasciare
l’immobile il giudice indica anche la data del rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità
(vedi sopra), morosità, inadempienza.
La data, invece, può esser prorogata, per gli sfratti per
finita locazione nei Comuni ad alta densità abitativa e nei
capoluoghi di provincia.
In questo caso si può chiedere al giudice che fissi nuovamente
il termine del rilascio concedendo una proroga che normalmente non
può superare i 6 mesi sebbene in alcuni casi di bisogno sociale
(anziani ultra 65enni, portatori di handicap, disoccupati, cassaintegrati
ecc.) il termine può giungere fino a 18 mesi.
Rimangono esclusi da quanto sopra esposto gli immobili di interesse
storico-artistico e quelli appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8, A/9 (di edilizia residenziale pubblica o locati per finalità
turistiche), che sono soggetti esclusivamente a quanto dettato dal
codice civile: quest’ultimo in tema di durata stabilisce un
termine massimo per il contratto di locazione, che non può
avere durata superiore a 30 anni (art. 1573 c.c.), mentre non contempla
alcun termine minimo.
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