IL
MOBBING
Con questo termine si vogliono individuare quelle condotte del datore
di lavoro volte ad isolare e/o aggredire uno o più lavoratori
attraverso attacchi ripetuti nel tempo che provocano danni alla
salute, ne diminuiscono la reputazione da parte dei colleghi o,
ancora, menomano il livello di professionalità.
Il mobbing, più analiticamente, può essere definito
come quel fenomeno di violenza morale,
che viene posto in essere, in modo reiterato
per un apprezzabile lasso di tempo, da uno o più soggetti
interni al contesto aziendale, superiori
o colleghi del mobbizzato, con la finalità di giungere
alla sua espulsione reale o estromissione dal contesto lavorativo,
risultato perseguito mediante una serie di soprusi e di condotte
tese a depauperare il suo valore professionale, ad umiliarlo ed
emarginarlo, inducendo nella vittima processi di autocolpevolizzazione
e svalutazione delle proprie capacità e provocando
"un deterioramento delle sue condizioni lavorative".
Elementi essenziali del mobbing sono le condotte
ripetute nel tempo ed il fatto che esse siano poste in
essere volontariamente dal datore di lavoro (sia esso un
privato o un soggetto pubblico).
Inoltre è necessario dimostrare che le patologie da cui è
affetto il lavoratore sono una conseguenza immediata e diretta dei
comportamenti illeciti del datore di lavoro e che non dipendono
da cause imputabili a terzi o a fattori estranei all’ambiente
di lavoro (quali patologie pregresse oppure patologie non maturate
a causa dell’attività sopraffattoria del datore di
lavoro).
Spetterà al datore di lavoro dimostrare di aver posto in
essere le cautele doverose e necessarie ad evitare la realizzazione
del processo mobbizzante e che l'evento lesivo dipende da un fatto
a lui non imputabile, ma abnorme ed imprevedibile poiché,
ai sensi dell'art. 2087 c.c., grava sul datore di lavoro provare
di aver ottemperato al dovere di protezione dell'integrità
psico-fisica di chi lavora alle sue dipendenze (in tal senso Cassazione
Civile . n. 1307/2000).
La legge non dice quali sono i comportamenti di mobbing, i quali
sono stati individuati dalla giurisprudenza.
A titolo esemplificativo sono condotte di mobbing:
a)le sistematiche molestie sessuali
poste in essere ai danni del lavoratore;
b)i trasferimenti di sede del tutto
non giustificati da effettive esigenze di organizzazione aziendale
e tali da integrare una situazione di estremo disagio per il trasferito;
c)il mutamento di mansioni che si
concretizza a volte in un eccessivo sovrautilizzo del mobbizzato,
che viene caricato di lavoro in modo inverosimile e sottoposto a
turni gravosi, a volte, al contrario, in un rilevante sottoutilizzo
rispetto alle sue capacità professionali, che può
in taluni casi giungere alla totale privazione di mansioni;
d)l'irrogazione di sanzioni disciplinari
illegittime e pretestuose, al solo fine di intimidire o manipolare
il mobbizzato;
e)l'abuso dei controlli medici fiscali
in caso di malattia;
f)i comportamenti discriminatori o
vessatori posti in essere per frustrare la dignità morale
del lavoratore, che viene ad esempio privato della sua stanza, o
dei relativi arredi, o tagliato fuori, senza ragione, dal godimento
di benefits economici riconosciuti dal datore a tutti i suoi colleghi;
g)gli attacchi volti ad impedire i
contatti umani, ponendo il dipendente in una condizione di isolamento
fisico e/o psicologico e di emarginazione dal contesto lavorativo
aziendale privandolo ad esempio della possibilità di usare
il telefono o il computer, o del collegamento ad Internet precedentemente
in funzione o, ancora, delle informazioni necessarie allo svolgimento
del suo lavoro e del personale di supporto;
h)la lesione della immagine professionale
ed il discredito della reputazione anche privata del mobbizzato,
facendo sì che egli venga deriso e sottoposto, anche dinanzi
ai colleghi, a continue critiche e maltrattamenti verbali sino all'insulto,
che sul suo conto circolino falsi pettegolezzi o calunnie o infine
che sia adibito a lavori umilianti (quale può essere, come
è accaduto in un caso concreto, la pulizia dei bagni per
un dipendente avente la qualifica di Quadro);
i)la messa in pericolo della salute
del lavoratore, onde procurargli danni psicologici, menomandone
la fiducia in se stesso e generando un costante stato di ansia mediante
l'attribuzione al medesimo di compiti pericolosi (maneggio di sostanze
nocive o utilizzo di macchinari non muniti di idonei meccanismi
di sicurezza) o di funzioni troppo delicate, rispetto alle quali
sia inadeguato il suo livello professionale, o comunque di responsabilità
superiori a quelle pertinenti alla qualifica d'inquadramento.
Non rientrano nel mobbing i rapporti conflittuali
tra lavoratore e datore di lavoro i quali rientrano a pieno
titolo nella normale fisiologia dei conflitti lavorativi, e non
costituiscono quindi condotte illecite.
Per chiamare il datore di lavoro a rispondere di condotte di mobbing
è necessario nella maggior parte dei casi instaurare una
controversia giudiziaria, poiché è raro che il datore
di lavoro riconosca l’illiceità dei propri comportamenti,
dichiarandosi disponibile a risarcire il danneggiato, per esempio
mediante un atto di transazione.
Per richiedere un PREVENTIVO GRATUITO
sulla procedura da seguire nel caso tu ritenga di essere stato vittima
di condotte di mobbing , oppure nel caso voglia semplicemente un
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