Organi del fallimento
il Giudice Delegato
Il giudice delegato esercita
funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità
della procedura.
Comunicazioni al Tribunale:
Riferisce al Tribunale su ogni affare per il
quale è richiesto un provvedimento del Tribunale in funzione
collegiale.
Atti conservativi:
Emette o provoca dalle competenti autorità
i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del
fallito, ad esclusione di quelli che incidono sui diritti dei
terzi i quali rivendichino un proprio diritto incompatibile con
l’acquisizione.
Convocazione degli organi
fallimentari: Convoca il curatore e
il comitato dei creditori nei casi di legge e qualora si ravvisi
opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura.
Liquidazione di compensi
e revoca: Su proposta del curatore,
liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico
conferito alle persone e agli avvocati la cui opera è stata
richiesta dal curatore fallimentare.
Decisione sui reclami:
Provvede, nel termine di 15 giorni, sui reclami
proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.
Legittimazione processuale:
Autorizza per iscritto il curatore a promuovere
giudizi come attore oppure a resistere in giudizio come convenuto
nell’interesse e per conto del fallito.
Accertamento dei crediti:
Procede all’accertamento dei crediti
e dei diritti vantati dai terzi.
Il Curatore Fallimentare
Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare
e compie tutte le operazioni sotto la vigilanza del giudice delegato
e del comitato dei creditori.
Il curatore previa autorizzazione del comitato
dei creditori può:
1. effettuare
transazioni
2.
rinunzie
3.
riconoscimenti di diritti di terzi
4.
cancellazione di ipoteche
5.
restituzione di pegni
6.
svincolo di cauzioni
7.
accettazione di eredità e donazioni
8.
atti di straordinaria amministrazione
9.
ridurre i crediti
Se gli atti indicati superano il valore di € 50.000 e, in
ogni caso per le transazioni, il giudice delegato deve essere
preventivamente informato.
Programma
di liquidazione: acquisito il parere favorevole del comitato
dei creditori, entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario
dei beni del fallito, il curatore sottopone
all’attenzione del giudice delegato un programma
di liquidazione in cui sono indicate le modalità e i termini
per la realizzazione dell’attivo, avendo cura di specificare:
a) l’opportunità
di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa,
o l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda,
o di rami, a terzi.
b) la
sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto
c) le
azioni legali che bisogna intentare per conto e nell’interesse
del fallito
d) la
possibilità di cedere l’azienda oppure di cedere
singoli beni aziendali
e) le
condizioni della eventuale vendita
Il curatore può essere autorizzato dal
comitato dei creditori a farsi aiutare da tecnici o da altre persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità.
Il comitato dei creditori
Nomina e composizione:
quest’organo fallimentare è
nominato dal giudice delegato ed è composto da 3 o 5 membri
scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata
quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo
alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
Voto: le
deliberazioni del comitato dei creditori sono prese a maggioranza
dei votanti.
Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o per
mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico.
Controllo sul curatore:
il comitato dei creditori vigila sull’operato
del curatore e ne autorizza gli atti.
Poteri consultivi:
il comitato dei creditori esprime pareri nei casi previsti dalla
legge ovvero su richiesta del curatore o del giudice delegato.
Poteri ispettivi:
Il comitato dei creditori ed ogni componente
possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili
e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie
e chiarimenti al curatore e al fallito.
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