LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Le procedure concorsuali diverse dal fallimento
consentono di evitare
le rigide conseguenze connesse all’apertura di quest’ultimo.Come
il fallimento, le procedure di seguito descritte sono finalizzate
alla liquidazione del patrimonio del debitore in funzione del
soddisfacimento delle pretese economiche dei creditori, garantendo
così l’esigenza della parità di trattamento
di questi ultimi.
Tali procedure sono:
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.
La riforma della legge fallimentare (D.lgs 09.01.2006 n. 5)
ha soppresso invece l’amministrazione controllata.
LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Per le imprese ritenute di pubblico
interesse la legge esclude il fallimento, prevedendo al contempo
una procedura analoga che rientra nella competenza delle autorità
amministrative che vigilano su di esse. Nonostante il carattere
prevalentemente amministrativo della procedura è previsto
l’intervento dell’autorità giudiziaria a tutela
dei creditori e dei terzi (nella dichiarazione dello stato di
insolvenza o nell’accertamento del passivo).
Principio generale, dunque, è che le imprese soggette alla
liquidazione coatta sono sottratte al fallimento.
Quali imprese sono soggette a
questa procedura?
Le banche, le assicurazioni, le società cooperative, i
consorzi di cooperative, i consorzi obbligatori, le società
di intermediazione mobiliare (sim) le società fiduciarie,
le società di revisione, le imprese di investimento.
Vi sono tuttavia, delle imprese per cui la legge, in via eccezionale,
ammette, la possibilità anche del fallimento. Per queste
imprese vale il principio della prevenzione, in base al quale
prevale quella tra le procedure che sia stata richiesta per prima.
Presupposti della
liquidazione coatta amministrativa:
1. stato di insolvenza
2. motivi di pubblico interesse
che impongono la soppressione dell’ente
3. violazione di norme e atti amministrativi
che importino irregolare funzionamento dell’impresa
Organi
1) Commissario liquidatore
2) Autorità amministrativa
di vigilanza
3) Comitato di sorveglianza
Procedimento
1) provvedimento di liquidazione
emesso dalla autorità amministrativa con decreto
2) accertamento dello stato di insolvenza
disposto dal Tribunale con sentenza
3) accertamento del passivo compiuto
dal commissario liquidatore
4) liquidazione dell’attivo
ad opera del commissario liquidatore
5) divisione del ricavato oppure
concordato giudiziale
Effetti
1) non si producono effetti di natura
personale
2) all’imprenditore viene,
tuttavia, sottratta la gestione dell’impresa e comminata
l’inefficacia di qualsiasi atto di disposizione dei beni
intervenuto successivamente alla provvedimento di liquidazione.
L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDE IMPRESE IN
CRISI
Questa procedura ha lo scopo di conciliare l’esigenza di
soddisfacimento dei creditori con la necessità di recuperare
aziende produttive di grandi dimensioni che impiegano numerosi
lavoratori, in modo da mantenere stabili i livelli occupazionali.
Lo scopo pertanto che questa procedura si prefigge è quella
di consentire la prosecuzione dell’attività, la sua
riattivazione o la sua riconversione.
Possono accedere le imprese:
- Che abbiano, da almeno un anno un numero di dipendenti pari
o superiore a 200 unità
- Che abbiano una esposizione debitoria pari almeno a 2/3 dell’attivo
patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni
dell’ultimo esercizio
- Deve essere accertata da parte del Commissario giudiziale, sentito
il Ministro delle Attività Produttive, la sussistenza in
concreto della possibilità di recupero economico dell’impresa
Effetti e procedura
Il commissario giudiziale si sostituisce all’imprenditore
nella gestione dell’attività imprenditoriale.
All’autorità amministrativa viene demandato il compito
di controllare le scelte gestionali dell’attività
mentre all’autorità giudiziaria viene richiesto di
tutelare i diritti soggettivi dei terzi.
Sulla base di questi presupposti la procedura è articolata
in due fasi: la dichiarazione dello stato di insolvenza demandata
all’autorità giudiziaria e la successiva ed eventuale
apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera
e propria, subordinata l’accertamento della concreta possibilità
di recupero dell’impresa.
La competenza della seconda fase è demandata in parte all’autorità
giudiziaria, per quanto riguarda l’apertura e la cessazione
della procedura; in parte all’autorità amministrativa
(il Ministero delle attività produttive) per quanto attiene
la gestione della procedura e alla predisposizione del programma
di risanamento.
Procedimento:
1) il tribunale del luogo in cui
ha sede l’impresa dispone l’apertura della procedura
su ricorso dell’imprenditore, di uno o più creditori,
del pubblico ministero oppure d’ufficio
2) se il tribunale accerta che l’impresa
non ha i requisiti dimensionali richiesti dalla legge dichiara
il fallimento
3) il tribunale nomina gli organi
della procedura (commissario giudiziale, giudice delegato), ordina
il deposito delle scritture contabili e dei bilanci entro 2 giorni,
stabilisce l’udienza per la verifica dello stato passivo
4) il commissario giudiziale redige
una relazione in cui dichiara le cause di dissesto dell’azienda
5) il tribunale può dichiarare
con decreto l’apertura della procedura oppure, laddove non
intraveda possibilità di recupero, dichiara il fallimento
La procedura in questione si attiva
attraverso due meccanismi alternativi:
1) un programma di cessione dei
beni aziendali con finalità liquidatorie e della durata
massima di un anno.
2) un programma di ristrutturazione
aziendale con finalità di conservazione e di rinnovazione
della durata massima di due anni.
Durante tali periodi la gestione
imprenditoriale è sotto il controllo di uno o tre (a seconda
della complessità) commissari straordinari nominati dal
Ministero che hanno l’amministrazione, oltre a predisporre
il programma di attuazione della procedura. Il comitato di sorveglianza,
invece, esercita funzioni consultive.
Chiusura della procedura
In caso di esito negativo della procedura, al termine del periodo
stabilito, oppure nel corso di esso, se risulta che la prosecuzione
dell’attività non può essere utilmente protratta,
il Tribunale ne dispone la conversione in fallimento.
In caso di esito positivo, Il Tribunale dichiara la chiusura della
procedura.
L’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Questa procedura era prevista originariamente
dalla legge fallimentare ed oggi è
stata soppressa dalla riforma (D.lgs. n. 5 del 2006) a
partire dal 16 luglio del 2006.
Essa consentiva al debitore in temporanea difficoltà economica
di prevenire lo stato di insolvenza (il quale tecnicamente si
definisce come la condizione dell’imprenditore che non è
in grado di adempiere ai propri debiti perché non ha le
liquidità necessarie) e, quindi, la dichiarazione di fallimento,
a condizione che vi fossero comprovate e concrete possibilità
di risanare l’impresa.
Questa procedura costituiva, in sostanza, una dilazione che i
creditori concedevano al debitore per l’estinzione integrale
dei debiti nel tempo massimo di due anni, mentre l’impresa
continuava ad essere gestita dal debitore medesimo sotto il controllo
di un commissario e la direzione naturalmente del giudice .
Nel frattempo il patrimonio dell’imprenditore non poteva
essere aggredito dalle azioni esecutive dei singoli creditori.
Condizioni di ammissibilità:
erano le stesse previste dalla legge
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
(vedi apposita rubrica).
Chiusura:
la procedura si chiudeva alla scadenza
del termine dei due anni. Poteva anche concludersi in anticipo
se il debitore dimostrava di essere in grado di far fronte ai
suoi debiti.
Qualora , invece, trascorso il tempo
massimo, il debitore non fosse stato in grado di adempiere, vi
erano 2 soluzioni:
1) la procedura si poteva convertire
in un concordato preventivo
2) la procedura si poteva convertire
in fallimento.
Se hai dubbi su un quesito in tema di fallimento e sue procedure,
oppure vuoi ottenere un preventivo gratuito
per la redazione di un parere legale clicca
qui e compila l’apposito modulo,
entro 24 ore riceverai una risposta
dai nostri esperti.