CANCELLAZIONE
DALL'ELENCO PROTESTI
La cancellazione ha procedure differenti a seconda che si tratti
di:
1) CAMBIALI
2) ASSEGNI
Cambiali
1) Se il pagamento della cambiale è avvenuto entro 1 anno
dal protesto è possibile presentare in qualsiasi momento
domanda presso la camera di commercio. La Camera di Commercio, dalla
data di presentazione della domanda ed entro pochi giorni (ma non
immediatamente), provvede alla cancellazione definitiva dal Registro
informatico dei protesti cambiari, del nominativo. Da quel momento
nessuno potrà più venire a conoscenza che c’è
stato il protesto
2) Se il pagamento della cambiale
è avvenuto dopo 1 anno dal protesto, è necessario
attivare la Procedura di Riabilitazione presso il Tribunale competente,
a condizione che non ci siano stati ulteriori e successivi protesti.
Pertanto il debitore che provveda al pagamento della cambiale oltre
il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la
cancellazione dal Registro informatico deve chiedere la riabilitazione
al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza
di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio ovvero
può chiedere l'inserimento dell' informazione aggiuntiva
dell'avvenuto pagamento nel Registro Informatico.
E' indispensabile essere in possesso
dei seguenti documenti
1) cambiale in originale;
2) quietanza (ossia una ricevuta apposta sulla cambiale di avvenuto
pagamento);
3) se non c’è la quietanza occorre la dichiarazione
liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia della sua carta
di identità.
Assegni
La legge non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni,
anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata
del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell'assegno
può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la
riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente
inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente
della Camera di Commercio, a condizione che non ci siano stati ulteriori
e successivi protesti.
E' indispensabile essere in possesso
dei seguenti documenti
1) assegno in originale;
2) quietanza apposta sull'assegno;
3) se l'assegno non è quietanzato è necessario una
dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia
della sua carta di identità.
E' possibile chiedere al Tribunale di competenza la riabilitazione
ad emettere assegni.
La legge prevede che, decorsi 5 anni, la cancellazione
del protesto avvenga automaticamente.
IMPORTANTE:
DOPO LA CANCELLAZIONE, IL PROTESTO E'
CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI COME MAI AVVENUTO.
Per ottenere un PREVENTIVO GRATUITO sui costi della procedura di
cancellazione del protesto invia
il
modulo sulla richiesta di consulenza.
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