Bancarotta fraudolenta
E' prevista dall'art 216 RD 267/1942;
di questo reato è chiamato a rispondere l'imprenditore
fallito
che abbia dolosamente:
a) prima o durante il fallimento:
occultato, distrutto, distratto o dissipato, in tutto o in parte,
i suoi beni, ovvero al fine di arrecare danno ai creditori, abbia
dichiarato o riconosciuto delle passività inesistenti;
b) prima del fallimento abbia sottratto
o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai
creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti
in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio
o del reale movimento degli affari;
c) prima o durante la procedura
fallimentare abbia eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione,
al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
La pena, per le prime due ipotesi, è della reclusione da
3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni.
Pena accessoria, di non secondaria importanza per la tutela del
corretto svolgimento delle attività economiche, è
l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'impresa commerciale
e l'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa.
Si procede s'ufficio e la competenza è del Tribunale in
composizione collegiale.
Sono applicabili le misure cautelari personali; l'arresto in flagranza
è sempre facoltativo; il fermo è consentito per
le prime tre ipotesi.
Bancarotta semplice
E' prevista dall'art. 217 RD 267/1942;
risponde di tale reato l'imprenditore fallito che abbia colposamente:
a) effettuato spese di carattere
personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in
ragione della sua condizione economica;
b) impiegato larga parte del proprio
patrimonio in operazioni puramente aleatorie (ossia di riuscita
dubbia già in partenza, affidate al caso)
c) compiuto operazioni di grave
imprudenza per ritardare il fallimento;
d) aggravato il proprio dissesto,
astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con
altra forma di colpa grave;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni
assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La pena va da sei mesi a due anni di reclusione.
La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti
alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa,
se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e
le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li
ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio
dell'impresa e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
altra impresa fino a 2 anni.
Altre definizioni di bancarotta
Vi sono ulteriori definizioni di
bancarotta che meritano attenzioni e specificano le previsioni
dei due citati articoli:
· BANCAROTTA DOCUMENTALE:
si verifica quando l'imprenditore abbia distrutto, sottratto o
falsificato in tutto o in parte le scritture contabili per recar
danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il
reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che
saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali
attività su cui soddisfare le proprie pretese.
· BANCAROTTA c.d. IMPROPRIA:
si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della
legge fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da
soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori,
direttori generali, sindaci o liquidatori di società dichiarate
fallite.
· BANCAROTTA POSTFALLIMENTARE:
si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva
destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione
della propria attività. Questa specifica fattispecie di
reato è configurata solo se l'entità di quanto viene
sottratto al patrimonio fallimentare da parte del fallito supera
ciò che è quantificato dal giudice (nella sentenza
dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento
della famiglia.
· BANCAROTTA PREFERENZIALE:
lede principalmente la "par condicio creditorum", ossia
proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento
prevede a garanzia della totalità dei creditori. È
prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica
quando l'imprenditore, prima o dopo la dichiarazione di insolvenza,
agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto
deve rivelarsi di favore per uno e di danno e gli altri. Non si
verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi:
si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore
con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione
di fallimento nei suoi confronti.
Altri reati commessi dal fallito
Accanto ai reati di bancarotta, la legge prevede altre ipotesi
di reati commessi dal fallito:
1) Ricorso abusivo al credito: commette questo reato l’imprenditore
commerciale il quale, dissimulando il dissesto o il suo stato
di insolvenza, ricorre o continua a ricorrere al credito.
2) Omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario
fallimentare: commette questo reato l’imprenditore che redige
un inventario dei beni non fedele alla realtà.
3) Denuncia dei creditori inesistenti: commette questo reato l’imprenditore
che dichiara creditori con i quali non hai mai intrattenuto rapporti
patrimoniali.
4) Inottemperanza all’ordine di presentare, nei tre giorni,
successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento, il bilancio
e le scritture contabili: commette questo reato l’imprenditore
che si astiene dal rispettare l’ordine intimato dal giudice
di deposito delle scritture contabili essenziali alla comprensione
della gestione imprenditoriale ed alla esatta individuazione dei
rapporti creditori e debitori pendenti.
5) Inottemperanza all’ordine di presentarsi al giudice delegato,
al curatore o al comitato dei creditori: commette questo reato
l’imprenditore che si astiene dal presentarsi, ove convocato,
innanzi agli organi fallimentari, per fornire chiarimenti, in
merito alla gestione dell’impresa.
Reati commessi dal curatore
Oltre i reati che il curatore, come pubblico ufficiale, può
commettere secondo le norme comuni (peculato, corruzione, abuso
di ufficio), la legge fallimentare prevede alcune ipotesi speciali
di reati che possono essere commessi dal curatore:
1) interesse privato del curatore negli atti del fallimento
2) accettazione di retribuzione non dovuta
3) omessa consegna o deposito di cose del fallimento
Reati commessi dall’institore
L’institore è il soggetto preposto dall’imprenditore
alla gestione dell’azienda, risponde pertanto degli stessi
reati dell’imprenditore fallito se si sia reso colpevole
degli stessi.
Reati commessi dai creditori
Rispetto ai creditori, la legge fallimentare considera come reato,
oltre all’ipotesi di concorso nel reato di bancarotta, anche:
1) la presentazione di domanda di
ammissione di un credito fraudolentemente simulato
2) la sottrazione, distrazione,
ricettazione, dissimulazione dei beni del fallito avvenute dopo
la dichiarazione di fallimento.
3) Il cosiddetto “mercato
di voto: cioè la stipulazione di un vantaggio a proprio
favore per dare il voto in un determinato senso nel concordato
o nelle deliberazioni del comitato de creditori.
4) La distrazione, ricettazione
o acquisto a prezzo notevolmente inferiore a quello corrente dei
beni del fallito, compiuti prima della dichiarazione di fallimento,
ma conla consapevolezza dello stato di dissesto.
I reati commessi nel concordato
preventivo
E’ punito con la reclusione da uno a 5 anni l’imprenditore
che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato
preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito
attività inesistenti ovvero, per influire nella formazione
delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte
inesistenti.
In tali procedure anche l’institore risponde dei reati previsti
per il caso di fallimento.
Il commissario giudiziale, poi, risponde come il curatore per
interesse privato negli atti della procedura e per accettazione
di retribuzioni non dovute.
Reati commessi nell’amministrazione
straordinaria di grande imprese in crisi
L’art 95 della D.lgs 8.7.1999 n. 270 estende espressamente
agli imprenditori ( e ai soci illimitatamente responsabili delle
società personali) assoggettati alla procedura di amministrazione
straordinaria le disposizioni penali in tema di fallimento. In
relazione ai reati previsti dalla legge fallimentare, la dichiarazione
dello stato di insolvenza, (presupposto dell’amministrazione
straordinaria) viene equiparata in tutto e per tutto alla dichiarazione
di fallimento e svolge lo stesso ruolo.
Reati nella liquidazione coatta
amministrativa
Nella liquidazione coatta amministrativa l’accertamento
dello stato giudiziale di insolvenza è equiparato alla
dichiarazione di fallimento i fini dell’applicazione delle
norme penali dettate per il fallimento.
Pertanto si applicano al commissario liquidatore e alle persone
che lo aiutano nell’amministrazione della procedura le disposizioni
previste in tema di reati fallimentari.
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