LA REVOCATORIA FALLIMENTARE
Definizione
La revocatoria è un particolare strumento
che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del fallito rendendo
inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dall’imprenditore
e che risultino pregiudizievoli per i creditori.
Natura
Questo strumento non costituisce un’azione
di nullità, di annullamento o di risoluzione, perché
ha solo la funzione di far rientrare nel patrimonio del fallito
dei beni usciti in un arco temporale predeterminato dalla legge
ed antecedente al fallimento, arco temporale in cui la legge presume
che lo stato di dissesto dell’imprenditore già sussistesse;
per tale ragione, lo stato di dissesto già in atto, doveva
indurre l’imprenditore coscienzioso a non aggravarlo, contraendo
nuovi debiti o cedendo beni.
Se, al contrario, l’imprenditore,
in tale arco temporale fissato dalla legge (antecedente al fallimento)
ha contratto nuovi debiti, o ha ceduto beni (quindi impoverendosi),
la legge non può non considerare che con tale condotta
costui abbia arrecato pregiudizio ai precedenti creditori (poi
divenuti creditori fallimentari), i quali, hanno visto diminuire
il patrimonio del debitore (nel caso in cui il fallito abbia ceduto
beni), oppure abbia aggravato la situazione patrimoniale con aumento
del passivo, (nel caso in cui l’imprenditore abbia contratto
nuovi debiti).
La revocatoria, quindi consente
di recuperare il bene di cui l’imprenditore si è
privato oppure di render inefficace il rapporto con cui costui
ha creato un nuovo debito, rendendo possibile l’azione esecutiva
dei creditori fallimentari ed il conseguente loro soddisfacimento
anche sul bene recuperato (nel caso di cessione di beni) oppure
consente ai creditori medesimi di non vedere diminuite le loro
garanzie di soddisfacimento, subendo il concorso di un altro creditore
su quanto ricavato dalla vendita dei beni fallimentari (nel caso
in cui l’imprenditore abbia assunto nuovi debiti)
Riepilogo.
La revocatoria implica l’inopponibilità
degli atti compiuti in frode ai creditori prima della dichiarazione
di fallimento; essa è diretta non alla tutela del singolo
ma di tutta la massa dei creditori e come tale può essere
promossa solo dal curatore.
L’atto revocato rimane pur sempre valido tra le parti ma
non ha effetto per i creditori del fallito: il bene non viene
ritrasferito al fallito, bensì acquisito al fallimento
unicamente per garantire la finalità di tale procedura
concorsuale che mira principalmente a conservare il patrimonio
del fallito in modo che su di esso possano soddisfarsi i creditori
fallimentari.
Sono revocati salvo che l’altra
parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza:
a) gli atti a titolo oneroso in
cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre ¼ ciò che a lui è stato
dato o promesso, a condizione che l’atto sia stato posto
in essere nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
b)
gli atti di pagamento di debiti pecuniari scaduti quando non effettuati
con danaro o altri mezzi normali di pagamento, a condizione che
l’atto sia stato posto in essere nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento.
c)
i pegni dati dal fallito e le ipoteche volontarie costituite per
debiti preesistenti al fallimento e che non erano scaduti alla
data del fallimento medesimo purchè questi atti siano stati
posti in essere nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento.
d)
i pegni e le ipoteche giudiziarie o volontarie costituiti per
debiti scaduti purchè siano stati posti in essere nei sei
mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Sono revocati, solo se il curatore
provi che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza
del debitore:
a)
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
b) gli atti a titolo oneroso e quelli
costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
Entrambi a condizione
che siano stati creati contestualmente
alla creazione del debito medesimo e che siano stati posti in
essere nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono revocabili:
a) i pagamenti di beni e servizi
effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto
corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili
ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio
della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata
ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie
posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'accordo
di ristrutturazione del debito;
f) i pagamenti dei corrispettivi
per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi
ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione
di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
a1) Gli
atti compiuti dall’imprenditore fallito in favore dell’altro
coniuge, nel tempo in cui il fallito esercitava l’impresa,
laddove posti in essere più di due anni prima della dichiarazione
di fallimento sono revocati se
il coniuge non prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge
fallito.
b1) Gli atti a titolo gratuito ed
i pagamenti di crediti non scaduti al momento in cui è
intervenuta la dichiarazione di fallimento sono considerati dalla
legge privi di effetto rispetto ai creditori a condizione che
siano stati compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento e come tali non hanno bisogno di una pronunzia giudiziale
di revoca.
Prescrizione:
le azioni revocatorie non possono essere promosse dopo tre anni
dal fallimento e comunque decorsi 5 anni dal compimento dell’atto.
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