La riabilitazione del fallito
La riabilitazione era un istituto
predisposto per la cessazione degli effetti che il fallimento
determinava nei confronti del fallito.
Lo scopo, infatti, della riabilitazione era quello di cancellare
il nome del fallito dal registro dei falliti e valeva sia ad eliminare
le infamie e le incapacità personali che discendevano da
quella iscrizione, sia ad estinguere il reato di bancarotta semplice.
La riabilitazione poteva essere concessa dal Tribunale che aveva
dichiarato il fallimento, su richiesta dell’ex fallito o
dei suoi eredi, qualora fosse presente una sola delle tre seguenti
condizioni:
1) che il debitore avesse pagato
tutti i creditori fallimentari
2) che avesse adempiuto gli obblighi
assunti con il concordato fallimentare, se ammesso.
3) che avesse dato prove effettive
e costanti di buona condotta per almeno 5 anni dopo la chiusura
del fallimento.
La riabilitazione non poteva essere concessa qualora l’ex
fallito fosse stato condannato per bancarotta fraudolenta o per
un altro delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica
economia ed il commercio.
L’istituto è stato
soppresso dal D.lgs. n. 5 del 2006 in concomitanza con l’abrogazione
del pubblico registro dei falliti.
Poiché l’istituto della
riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo
n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva
che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione
di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito
della cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza
di riabilitazione ma al momento della chiusura del fallimento
e, pertanto, mentre non può più
pronunciarsi la riabilitazione, deve
ordinarsi la cancellazione del nominativo dell’istante dal
pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni
incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento.
In questo senso si sono espresse
due recenti sentenze:
1) Tribunale di Mantova 8 febbraio
2007 – Pres. Scaglioni, Rel. Mauro Bernardi
2) Tribunale di Alba, decreto 15 dicembre 2006 – Pres. Rel.
F.Pasi
Le due sentenze hanno affermato
il seguente principio di diritto: per effetto della
abrogazione dell’istituto della riabilitazione da parte
del d. lgs. n. 5/2006, che ha altresì eliminato il pubblico
registro dei falliti, qualora venga proposto ricorso per riabilitazione,
dovrà in ogni caso ordinarsi la cancellazione del nominativo
del ricorrente dal pubblico registro dei falliti ed ordinarsi
la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla
dichiarazione di fallimento.
Conclusioni
Dal fatto che sia stato abolito l’istituto della riabilitazione
si deve necessariamente concludere che il legislatore ha presupposto
od ha ritenuto implicito che l’abolizione del registro dei
falliti comporta il venir meno di qualsivoglia incapacità
a carico del fallito. Ogni diversa interpretazione comporterebbe
che la dichiarazione di fallimento potrebbe comportare delle incapacità
a vita, e quindi ad un risultato incostituzionale e senz’altro
in assurdo contrasto con lo spirito della riforma la quale prevede
come unica incapacità permanente, per chi è stato
dichiarato fallito, quella di essere curatore di fallimenti.
In conclusione quindi dalla dichiarazione
di fallimento non deriva più alcuna incapacità per
il fallito il quale può continuare, ad esempio, ad essere
amministratore di altre società, può costituire
nuove società (salvo ovviamente dimostrare la provenienza
dei capitali), ecc. ecc.
Gli ordini professionali potranno valutare la condotta che ha
portato al fallimento solo sotto il profilo disciplinare.
Il legislatore si è dimenticato anche della iscrizione
della sentenza di fallimento nel Casellario Penale e quindi non
ha stabilito come procedere alla cancellazione della iscrizione,
visto che non esiste più la riabilitazione.
Se si parte dal principio, già
affermato, per cui la iscrizione non può essere a vita,
si deve concludere che tutte le iscrizioni del passato dovranno
essere eliminate di ufficio (o, in caso di inerzia dei responsabili,
su ordine del giudice) e che per le sentenze pronunziate dopo
il 17 luglio 2006 non si deve procedere ad alcuna iscrizione al
casellario.
Unica fonte di notizia al pubblico
del fallimento rimane quindi il Registro delle Imprese.
il fallito può svolgere attività di impresa?
In teoria nella legge non si rinviene
alcun espresso impedimento al fatto che il fallito continui al
svolgere attività imprenditoriale, fatto salvo il principio
che egli non può amministrare e disporre dei suoi beni
dalla data del fallimento e fino alla chiusura del fallimento.
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