RICORSI CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Avvocati24ore.it tra i suoi servizi
offre:
1) Redazione di ricorsi al Prefetto
ed al Giudice di Pace per contestare i verbali di infrazione al
codice della strada;
2) Consulenza legale in merito all’opportunità di presentare
ricorso.
COSTI
Il costo minimo per la redazione di un ricorso
al Prefetto è di 95 euro,
indipendentemente dal valore della sanzione applicata.
Il costo minimo per la redazione di
un ricorso al Giudice di Pace è
di 120 euro, indipendentemente dal
valore della sanzione applicata.
I costi indicati sono quelli minimi
inderogabili, salvo, naturalmente, valutare la complessità
della redazione del ricorso. La complessità del ricorso dipende
dal numero delle infrazioni contestate, dalle ricerche giurisprudenziali
che è necessario effettuare, dal numero e dalla complessità
dei motivi di opposizione.
Per avere un’indicazione puntuale
del costo di redazione di un ricorso compila il modulo, chiedendo
un preventivo gratuito. Riceverai una email di risposta, con l’indicazione
precisa del costo in modo che tu possa valutare l’opportunità
di presentare opposizione.
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Ricevuto il pagamento per l’attivazione del servizio di contestazioni
multe, si procederà entro 5 giorni lavorativi alla preparazione
del ricorso.
Per i ricorsi al Prefetto provvederemo
noi all’inoltro in plico raccomandato con ricevuta di ritorno
direttamente presso l’organo competente.
Per i ricorsi al Giudice di Pace,
vi sono due possibilità:
1) Farti assistere da noi che provvederemo a tutto quanto necessario
per il deposito e la discussione del ricorso In questo caso, tuttavia,
al costo per la redazione del ricorso, devono essere aggiunti i
costi di domiciliazione.
La domiciliazione è l’onere
che hanno gli avvocati quando discutano una causa in un luogo diverso
da quello in cui normalmente esercitano l’attività,
di fissare il proprio domicilio legale presso lo studio di un avvocato
che abbia sede nella città in cui si trova il Tribunale competente.
I costi della domiciliazione non possono essere indicati analiticamente
in questa sede poiché dipendono dalle richieste formulate
dall’avvocato presso cui avviene la domiciliazione.
Normalmente il costo di un domiciliazione per i ricorsi al giudice
di pace varia da 50 a 100 euro.
2) Inviarti il ricorso redatto
( con posta raccomandata o tramite email – secondo le tue
esigenze -), in modo che possa provvedere da solo al deposito ed
alla discussione innanzi al giudice di pace atteso che innanzi a
questo organo giudiziario la parte può stare in giudizio
personalmente.
Se non sei sicuro di voler presentare
ricorso, puoi, in alternativa, richiedere una consulenza legale
sulla opportunità e fondatezza delle tue contestazioni.
Approfondimenti
La Patente a punti
L’introduzione della patente
a punti fa sì che, ad ogni automobilista venga attribuito
un punteggio iniziale di 20 punti e l'iscrizione all’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ad ogni violazione del regolamento,
saranno scalati dei punti dalla patente a seconda dell’infrazione.
Commettendo più infrazioni in una sola volta si perdono al
massimo 15 punti, a meno che non sia prevista la sanzione accessoria
di sospensione o revoca della patente. È possibile riacquistare
fino a 6 punti in patente,frequentando corsi di aggiornamento e
recupero presso le autoscuole.In caso di esaurimento totale del
punteggio, la patente verrà sospesa e si dovranno sostenere
nuovamente gli esami di teoria e pratica. Se entro due anni non
verranno commesse altre infrazioni si recupererà automaticamente
il punteggio perso.Per le patenti conseguite dopo il primo ottobre
2003 i punti detratti si raddoppiano fino al terzo anno dal conseguimento.
Inoltre, chi ha 20 punti e non subisce sottrazioni per due anni
può guadagnarne due a biennio fino a raggiungere un massimo
di 30 punti sulla patente.Il Ministero dei Trasporti ha disposto
il numero verde 848 782 782 che permette di conoscere quanti punti
in patente si possiedonoI punti della patente sono detratti solo
dopo il pagamento della sanzione o decorso il termine per proporre
ricorso contro il verbale di violazione oppure dopo esito negativo
dell’eventuale il ricorso. La comunicazione è inviata
dal Ministero dei Trasporti al conducente o, qualora non venga identificato,
al proprietario del veicolo. Questi ha tempo 30 giorni per fornire
i dati della persona che era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione,
altrimenti incorre in una sanzione pecuniaria dai 250 euro, fino
ad un massimo di 1.000 euro. La decurtazione dei punti sulla patente
richiede la identificazione del conducente: Lo ha stabilito La Corte
Costituzionale con la sentenza n. 27 del 12/01/2005 I punti della
patente possono essere tolti solo a chi e' stato identificato nel
commettere l'infrazione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
illegittima in parte le nuove norme del codice della strada che
hanno introdotto la patente a punti. La Consulta, in particolare,
ha dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del codice della
strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione
del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del
veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome
e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. La Corte Costituzionale
ha stabilito infatti che se non vi e' l'identificazione del guidatore,
resta l' obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni,
il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione,
ma se cio' non avviene a carico del proprietario dell'auto scatta
solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione
dei punti. La comunicazione dei dati del conducente e' obbligatoria
anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di PaceI Ricorsi
Il ricorso al Prefetto, deve essere presentato personalmente dal
trasgressore oppure tramite raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno)
entro il termine perentorio di 60 gg dall’avvenuta notifica
del verbale nel caso in cui non vi sia stata contestazione immediata
( il trasgressore era assente, oppure non è stato possibile
fermarlo), oppure entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta
la contestazione immediata (alla presenza del trasgressore).
Il ricorso si presenta alla Prefettura del luogo ove il fatto e'
avvenuto oppure presso l'organo accertatore dell’infrazione
(Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale
) il quale procederà d’ufficio alla trasmissione del
ricorso al prefetto.
Il prefetto se rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento
del doppio della sanzione pecuniaria comminatagli (tuttavia, se
si presenta ricorso al Giudice di Pace avverso il provvedimento
del prefetto, il giudice, anche laddove ritenga il ricorso infondato
può ridurre nuovamente la sanzione pecuniaria al minimo).
Il prefetto deve decidere sul ricorso
presentato entro il termine perentorio di 210 gg nel caso il ricorso
sia stato presentato direttamente al Prefetto oppure entro 180 gg
nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Decorsi questi
termini, il ricorso si deve considerare accolto e la multa annullata
poiché il prefetto non ha più il potere di decidere
diversamente.
Se il prefetto decide il ricorso e
lo rigetta, il provvedimento (ordinanza prefettizia) dev'essere
notificata al ricorrente entro il termine perentorio di 150 gg dalla
sua emissione, pena la nullità della stessa ed il conseguente
annullamento del verbale
E' possibile proporre opposizione
avverso l'ordinanza del prefetto avanti al giudice di pace del luogo
dove il fatto e' avvenuto entro il termine perentorio di 60 giorni
dalla notifica dell’ordinanza.
Il ricorso al Giudice di Pace
Questo ricorso si può presentare entro il termine perentorio
60 gg dalla notifica del verbale (contestazione non immediata) o
dal momento in cui viene contestata l’infrazione (contestazione
immediata) nel caso in cui il trasgressore non volesse presentare
prima il ricorso al prefetto.
Se, al contrario, il contravventore intendesse fare opposizione
prima innanzi al prefetto e questa non andasse a buon fine, sarebbe
comunque possibile impugnare davanti al giudice di pace il provvedimento
di rigetto del prefetto (ordinanza) entro il termine perentorio
di 60 giorni dalla notifica.
Istanza cautelare sospensiva
Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, si può
presentare un’apposita istanza nel ricorso stesso. Se essa
viene accolta il giudice dipone che il ricorrente non provveda al
pagamento della multa fino alla decisione della opposizione.
Importante
1) Il verbale che
contesta l’infrazione nel caso in cui il trasgressore non
venga fermato o non sia presente deve essere a lui notificato entro
il termine perentorio di 150 gg a pena di nullità di qualsiasi
contestazione.
E' bene ricordare che la notifica puo' avvenire per giacenza:pertanto
è inutile non ritirare la multa, poiché questa si
considererà ugualmente notificata alla data di consegna alle
poste per la spedizione da parte del comando accertatore.
2)
Gli ausiliari del traffico possono procedere all'accertamento ed
alla contestazione delle violazioni in materia di sosta, ai sensi
dell'art. 17 comma 132 l. n. 127 del 1997, sia all'interno delle
aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi,
sia nelle aree immediatamente limitrofe, sebbene, in questo ultimo
caso, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo
indispensabile per compiere le manovre atte a garantire la concreta
funzione del parcheggio in concessione.
3)
E’ ben ricordare che ove non si paghi la multa nel tempo utile
previsto e non si presenti ricorso (termine perentorio di 60 giorni)
la contravvenzione si raddoppia)
La pubblica amministrazione ha 5 anni di tempo per richiedervi il
pagamento trascorsi i quali,la multa cade in prescrizione e nulla
più è dovuto dal trasgressore.
4)
Quando non si paga la contravvenzione e non si propone ricorso,
normalmente entro 5 anni dalla notifica del verbale o dalla sua
contestazione immediata si riceve una cartella esattoriale, a cui
segue il pignoramento. Contro la cartella, e' possibile presentare
opposizione al Giudice di Pace entro il termine perentorio di 30
gg,, chiedendo la sospensione del pagamento e l’ annullamento
della stessa ( non del verbale il quale è oramai inoppugnabile).Tuttavia,
la cartella è contestabile solo ed esclusivamente per mancanza
di requisiti di forma o di procedura legate alla cartella stessa
ed alla sua notifica. Impugnando la cartella, è bene ricordare
che, non sono piu' sollevabili le questioni riguardanti l’illegittimità
delle infrazioni contestate.
5)
Il fermo amministrativo in base alla giurisprudenza è strumento
di cui la pubblica amministrazione si può avvalere solo in
casi estremi, cioe' quando con azioni alternative l'esattore non
abbia incassato i debiti erariali. Pertanto il fermo amministrativo
non può essere disposto per la mera omissione nel pagamento
di multe per infrazioni al codice della strada, laddove l’ente
creditore (Comune, Provincia, Stato) non abbia prima proceduto con
i mezzi ordinari alla esecuzione del credito e cionostante non sia
stato soddisfatto.
Per richiedere un PREVENTIVO
GRATUITO in tema di Violazioni al Codice
della Strada invia
il modulo di richiesta consulenza, esponendo brevemente la questione.
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