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Al momento della morte si apre nel
luogo dell’ultimo domicilio del defunto la
successione la quale mira ad assicurare la continuità nei
rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto.
Vi sono tre tipi di successione:
1- legittima
2- testamentaria
3- necessaria
La successione
legittima è quella disposta dalla legge quando mancano
testamenti ovvero quando il testamento c’è ma non dispone
per tutti i beni . La legge fissa non solo l’ordine in cui
i parenti ( in ogni caso non oltre il sesto grado) ed il coniuge
sono chiamati all’eredità per il caso in cui i vari
chiamati non possono o non vogliano accettare l’eredità,
ma anche le quote frazionarie in cui essi succedono laddove vi sia
un concorso fra i vari soggetti. In cado di eredità legittima
i chiamati all’eredità che accettino prendono il nome
di eredi legittimi da non confondersi con gli eredi legittimari
(vedi di seguito).
La successione testamentaria si ha quando il
defunto ha lasciato un testamento.
Successione necessaria
In terzo luogo deve essere segnalato
che l’esigenza di tutelare alcuni membri della famiglia ha
portato la legge a prevedere che alcune categorie di familiari devono
ricevere una data quota di patrimonio fissata per legge. Si parla
in tal caso di eredi legittimari e di successione necessaria perché
questi soggetti devono ricevere una parte dei beni del defunto anche
contro la volontà di quest’ultimo che non potrebbe
disporre diversamente nel testamento pena l’inefficacia delle
disposizioni che siano in contrasto con l’attribuzione di
quote così come previsto dalla legge.
In conclusione se il de cuius fa testamento può disporre,
ove esistano eredi legittimari, solo di una parte del patrimonio
(quota disponibile) mentre una parte (quota di riserva) deve comunque
andare ai legittimari (che sono coloro a cui la legge riserva una
determinata quota di eredità e che non devono essere confusi
con gli eredi legittimi, i quali, al contrario, sono coloro cui
la legge devolve l’eredità in caso di mancanza di un
testamento).
Tutti i diritti sono trasmissibili
a causa di morte?
I rapporti giuridici trasmissibili:
non tutti i rapporti e di diritti facenti capo al
defunto possono essere trasferiti.
Sono non trasmissibili :
- i diritti della personalità;
-i crediti di natura personale come quello agli alimenti o quelli
conseguenti a separazione personale o divorzio ovvero quello derivante
da rendita vitalizia;
- non si può succedere in quei contratti ancora in corso
alla data della morte che implichino obblighi di fare.
Che differenza esiste tra eredità
e legato?
Eredità e legato:
nell’ambito della successione
bisogna distinguere tra successione a titolo universale e successione
a titolo particolare; la prima si ha in caso di acquisto della qualità
di erede, la seconda nel caso in cui vi sia un testamento ed il
testatore abbia a attribuito qualcosa a qualcuno a titolo di legato.
Il legato può essere disposto solo per testamento
(ad eccezione di alcune tassative ipotesi di
legato previsto dalla legge).
La differenza tra erede e legatario
risiede nel fatto che l’erede succede in tutti i rapporti
che facevano capo al defunto.
a) Il legatario, invece, succede esclusivamente
al defunto limitatamente a quel rapporto giuridico o bene che gli
sia stato attribuito. Per questo si dice che il legatario è
un successore a titolo particolare, perché la successione
è limitata ad un determinato bene o rapporto giuridico.
b) L’esistenza
di una disposizione a titolo di erede o di legato non si desume
dalla terminologia usata ma da criteri oggettivi: è erede
colui che sia chiamato a succedere nell’universalità
dei beni o in una quota di essi, mentre il legatario è colui
che si veda attribuito un bene singolo o un individuato e circoscritto
complesso di beni.
Secondo l’art. 588 del codice
civile l’indicazione da parte del testatore di beni determinati
o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a
titolo universale quando risulta che il testatore ha inteso assegnare
quei beni come quota del patrimonio.
c) Inoltre
tra erede e legatario vi è una profonda differenza sotto
il profilo della responsabilità per debiti: l’erede
risponde dei debiti del defunto ( pro-quota in caso di coeredità)
ma anche al di là del valore dell’attivo lasciato dal
defunto mentre il legatario non risponde dei debiti salvo che il
testatore non gli abbia disposto un legato modale o oneroso con
cui vale a dire gli ha imposto di raggiungere un determinato scopo
con quanto attribuito al legatario (ti lascio 1000 per costruire
un ospedale). In tale caso, tuttavia, il legatario risponde dei
debiti solo ed esclusivamente nei limiti di valore di quanto gli
è stato attribuito.
d) Ulteriore
differenza tra eredità e legato risiede nel fatto che l’eredità
si acquista con l’accettazione mentre il legato si acquista
automaticamente alla morte della persona interessata salva facoltà
del legatario di rinunciare.
Che differenza esiste tra erede e chiamato all’eredità?
La chiamata all’eredità:
all’atto della morte i soggetti
chimasi a ricevere per testamento o per legge non sono ancora eredi
perché per acquistare tale qualità è necessaria
l’accettazione;
prima dell’accettazione allora il potenziale successore è
solo un chiamato all’eredità vale a dire un soggetto
cui l’eredità deve essere offerta¸ il chiamato,
pertanto, non ha diritto alcuno sul patrimonio del defunto e, come
tale, non ne può disporre.
Nel nostro ordinamento la chiamata all’eredità è
irrinunciabile e pertanto non sono ammessi accordi o contratti,
durante la vita del soggetto potenziale beneficiario dell’eredità,
con cui si possa disporre della chiamata all’eredità
e del diritto di accettarla o rifiutarla. Neanche il soggetto la
cui eredità dovrà essere successivamente devoluta
può fare contratti con cui regolare per il tempo successivo
alla sua morte delle proprie sostanze.
Difatti, il testamento è sempre revocabile dal testatore
fino al momento della morte e, pertanto, è nullo qualsiasi
accordo o contratto con cui un soggetto disponga irrevocabilmente
la sorte dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte.
Per quanto riguarda la successione legittima è impensabile
un accordo con cui un soggetto deroghi la legge e le modalità
con cui questa prevede la devoluzione dei beni per il caso di mancanza
di un testamento; il soggetto, difatti, ha la sola facoltà
di scegliere se avvalersi delle modalità di devoluzione dei
beni previste dalla legge preparando quindi un testamento, ma, in
mancanza di questo, non può interferire con i meccanismi
successori previsti dalla legge medesima.
Si può disporre in via contrattuale
della propria eredità?
Patti successori:
sono nulli, i patti di disposizione
o rinuncia ai diritti di successione non ancora aperta.
Tali accordi sono denominati patti
successori e possono essere istitutivi (quando con contratto si
istituisce l’erede o il legatario o ci si obbliga a farlo
con successivo testamento) dispositivi (quando una persona dispone
di diritti non ancora acquistati per successione ma che acquisterà
quando un altro soggetto sarà deceduto) o rinunciativi (quando
un soggetto rinuncia ai diritti che gli dovrebbero pervenire da
una successione quando questa non si è ancora aperta perché
l’interessato non è deceduto).
Cosa succede per il periodo in
cui un chiamato all’eredità non si sia ancora espresso?
Eredità giacente:
con la morte dell’interessato
colui che è chiamato all’eredità non acquista
immediatamente quest’ultima per la qual cosa è necessaria
l’accettazione.
L’accettazione si può verificare successivamente all’apertura
della successione, poiché i chiamati vogliono valutare s
e sia conveniente o meno accettare.
In questo intervallo di tempo il patrimonio del defunto rimane privo
di titolare.
Ricorre quindi un caso di eredità
giacente, quando:
a) non sia ancora
intervenuta l’accettazione di un chiamato all’eredità;
b) il chiamato non si
trovi nel possesso dei beni ereditari;
c) sia stato nominato
su istanza di qualsiasi interessato un curatore.
Solo quando ricorrono questi tre elementi ricorre un fenomeno di
eredità giacente.
Poteri del curatore:
Il curatore è un amministratore
del patrimonio ereditario che ha il compito di conservare,vigilare,
anche se gli sono riconosciuti limitati poteri dispositivi.
Infatti può agire in giudizio per l’eredità
o essere convenuto per la stessa, può pagare i debiti ereditari
ed i legati, previa autorizzazione del giudice, e purchè
non ci sia opposizione da parte dei creditori o dei legatari.
Le funzioni del curatore cessano quando i chiamati all’eredità
accettano.
Chi può acquistare un eredità?
Capacità di succedere:
qualunque persona fisica che, al momento
dell’apertura della successione, sia già nata e si
ancora in vita è capace di succedere. Qualora si ignori se
il chiamato sia in vita la legge ammette che l’eredità
si devolva a coloro cui sarebbe spettata in mancanza del soggetto
assente. Quest’ultimo, peraltro, potrà ottenere la
restituzione dell’eredità qualora ritorni prima che
si sia maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità
(10 anni).
Possono ricever inoltre coloro che
al tempo dell’apertura della successione erano soltanto concepiti
presumendosi tale colui che sia nato entro i 300 giorni dalla morte
della persona della cui successione si tratta.
Per successione testamentaria, inoltre possono ricevere, anche i
figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al
momento dell’apertura della successione.
Possono ricevere per testamento anche le società nonché
le altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni).
Possono essere chiamati alla successione anche enti non riconosciuti,
sia già costituiti, sia da costituirsi, ma la disposizione
testamentaria ha efficacia solo ove venga fatta istanza per ottenere
il riconoscimento entro un anno dal giorno in cui il testamento
è divenuto eseguibile.
Indegnità a succedere:
l’indegnità a succedere
si basa sull’incompatibilità morale del soggetto chiamato
a succedere o già divenuto erede poiché ripugna alla
coscienza collettiva che chi si sia reso colpevole di atti gravemente
pregiudizievoli verso il defunto gli possa poi succedere.
L’indegnità si verifica nei seguenti casi:
1. chi ha volontariamente ucciso o
tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta,
o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima,
purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità
a norma della legge penale;
2. chi ha commesso, in danno di una
tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili
le disposizioni sull'omicidio;
3. chi ha denunziato una di tali persone
per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo
non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata
dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato
contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza
è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio
penale;
4. chi ha indotto con violenza o dolo
la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o
mutare testamento o l'ha impedita;
5. chi ha soppresso, celato o alterato
il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6. chi ha formato un testamento falso
o ne ha fatto scientemente uso.
L’indegnità deve essere pronunciata con sentenza la
quale ha effetto retroattivo: l’indegno
è considerato come se non fosse stato mai erede ed
è perciò obbligato alle restituzioni.
L’indegnità può essere
rimossa con la riabilitazione: la riabilitazione può
esser espressa (atto pubblico) o testamento (riabilitazione totale)
o mediante la contemplazione nel testamento (riabilitazione parziale)
nel qual caso l’indegno è ammesso a succedere nei limiti
della disposizione, ma non può ricevere nulla come successore
legittimo e neppure può agire per lesione di legittima, se
quanto ha ricevuto è inferiore alla quota di riserva.
Si può diseredare un successore necessario o un successore
legittimo?
Diseredazione:
non va confusa con l’indegnità
a succedere la cosiddetta diseredazione, ossia la clausola del testamento
con cui il testatore dichiari di non volere che alla sua successione
partecipi un determinato soggetto che, ne avrebbe diritto, per successione
necessaria.
E’ pacifico, infatti, che una disposizione del genere non
può azzerare i diritti dei legittimari (titolari cioè
della quota di riserva). Mentre è controverso se tale clausola
possa avere effetto nei confronti degli eredi legittimi. Sicché
la clausola di diseredazione sarebbe valida a condizione che contenga
anche disposizioni positive, enucleabili implicitamente dalla stessa
clausola di diseredazione. Così dispone la massima della
Cassazione Civile. n. 1458/67: “ai sensi dell’art. 587,
comma 1, il testatore può validamente escludere dall’eredità,
in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché
non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria
contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire
beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione
di erede o del legato. La legge italiana non prevede espressamente
la diseredazione né la giurisprudenza sembra ritenere valido
un eventuale testamento a carattere esclusivamente negativo con
il quale il testatore escluda dal testamento un determinato soggetto,
anche non successore necessario. Tuttavia, si potrà raggiungere
il medesimo effetto, mediante una disposizione testamentaria positiva,
nominando erede unico nel testamento un determinato soggetto, onde
escludere l’ operatività della successione legittima.
In ultimo, la diseredazione ha effetti nei soli confronti del soggetto
verso cui è effettuata, non escludendo questa che il discendente
legittimo del diseredato possa succedere a quest’ultimo per
rappresentazione (per il significato di rappresentazione vedi di
seguito).
Cosa succede se un chiamato all’eredità
non vuole o non può accettare?
A) La rappresentazione:
B) L’accrescimento
A) La
rappresentazione: questo istituto consente di far subentrare i discendenti
legittimi o naturali del chiamato nel luogo e nel grado del loro
ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole
accettare l’eredità o il legato purchè si tratti
di un figlio o fratello o sorella del defunto. La rappresentazione
è esclusa se il chiamato all’eredità sia un
estraneo, ovvero un parente del defunto diverso dai figli o dai
fratelli o sorelle. E’inoltre esclusa, nel caso di successine
testamentaria per il caso in cui il testatore abbia già disposto
con una sostituzione oppure quando si tratti di legato di usufrutto
o di altro diritto di natura personale. La rappresentazione ha luogo,
nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi,
legittimati e adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali
del defunto, e, nella linea collaterale a favore dei discendenti
dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti (467) possono
succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all`eredità
della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o
indegni di succedere rispetto a questa. I rappresentanti succedono
direttamente al defunto, cosicché hanno diritto di partecipare
alla successione di quest’ultimo anche nell’ipotesi
in cui abbiano rinunciato all’eredità del loro ascendente
(cosiddetto rappresentato) o che siano indegni o incapaci nei loro
confronti.
B) L’accrescimento:
è l’istituto per effetto del quale ove più eredi
siano stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità
dei beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, e uno
di essi non possa o non voglia accettare, la quota degli altri contitolari
si accresce, cioè aumenta, inglobando quella del chiamato
che non ha accettato. L'accrescimento non ha luogo, tuttavia, quando
dal testamento risulti una diversa volontà del testatore
(art. 667 c.c.).
La chiamata congiuntiva si verifica:
1) nella successione
legittima quando più persone sono chiamate nello stesso grado.
2) nella successione
testamentaria se si tratta di istituzione di erede quando gli eredi
sono chiamati con uno stesso testamento e il testatore non abbia
determinato le parti ovvero le abbia stabilite in quote uguali.
3) se si tratta
di legato quando il bene è stato attribuito a più
persone.
In mancanza, la parte del ben legato va a vantaggio dell’onerato
cioè di colui ( erede o legatario) a carico del quale è
stato posto il legato.
Quando mancano i presupposti dell’accrescimento
l’eredità si devolve agli eredi legittimi.
Cosa sono le sostituzioni testamentarie?
Si può verificare che il testatore abbia previsto l’ipotesi
che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità
o il legato designando altra persona in sua vece: la clausola in
questione si chiama sostituzione ordinaria. Dalla sostituzione ordinaria
si differenzia quella fedecommissaria che si ha quando il testatore
istituisce erede per esempio il figlio disponendo che alla morte
di questo i beni passino automaticamente ad un altra persona.
Si ha quindi sostituzione fedecommissaria quando vi è 1)
una doppia istituzione 2) il passaggio
dalla prima persona istituita alla seconda avvenga in occasione
della morte della prima 3) che la
persona per prima istituita non possa disporre dei beni ma li debba
conservare per darli alla persona successivamente istituita.
La sostituzione fedecommissaria è nulla e non ammessa dalla
legge ad eccezione del caso in cui l’istituito sia interdetto
o sia minore infermo di mente e sia disposta dai genitori, dagli
ascendenti o dal coniuge a favore della persona o degli enti, che
sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura del minore o dell’interdetto
medesimo.
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