TASSE
DONAZIONI
Le donazioni e le liberalità
sono escluse da imposizione tributaria se effettuate nei confronti
del:
A) coniuge
B) discendenti in linea retta (padre/figlio;
nonno/nipote)
C) altri parenti fino al quarto grado
(zio/nipote, cugini)
Se invece il beneficiario non rientra
nelle categorie sopra elencate (convivente non coniugato, cognati,
suoceri e genero/nuora ecc) bisogna distinguere a seconda del valore
della quota donata:
- se non supera l’importo di 180.759,91
euro (516.456,90) euro per i soggetti portatori di handicap)
non si applica alcuna imposta sui trasferimenti, (nemmeno quella
di registro) in misura fissa. Naturalmente, in presenza di beni
immobili o diritti reali immobiliari restano applicabili le imposte
ipotecarie e catastali.
- se supera il detto importo, sulla
quota eccedente si applica l’imposta di registro nella misura
stabilita per le diverse tipologie di beni i relazione agli atti
di trasferimento a titolo oneroso come risulta dalla tabella qui
di seguito riportata.
La franchigia di 180.759,91 euro (o
di 516.456,90 euro per i portatori di handicap) spetta una sola
volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima
persona, sia per donazione o altre liberalità sia per successione
Beni* Imposta
applicabile sulla parte eccedente 180.759,91 €
Terreni agricoli 15%
Terreni non agricoli 8%
Prima casa 3%
Fabbricati vincolati 3%
Altri fabbricati 7%
Immobili situati in aree soggette a piani urbanisti vincolati 1%
Aziende**
3%
Denaro, gioielli ed opere d’arte 3%
Partecipazioni sociali 168 €
Crediti***
0,50%
Titoli di Stato 0,50%
*salvo diversamente
disposto, la base imponibile dei beni tassati è determinata
secondo le disposizioni relative all’imposta di registro.
Alle medesime disposizioni si rinvia per gli adempimenti relativi
al pagamento dell’imposta. Va precisato che le disposizioni
concernenti esenzioni, agevolazioni e franchigie già vigenti
in materia di imposta sulle successioni si intendono riferite all’imposta
di registro dovuta per gli atti di donazione soggetti, cioè
quelli di importo superiore alla franchigia.
**
nella base imponibile non si considera l’avviamento
***
la base imponibile dei crediti fruttiferi è comprensiva di
interessi;quella dei crediti fruttiferi scadenti oltre un anno dall’atto
di donazione, è costituita dal valore attuale calcolato secondo
il saggio degli interessi legali.
Sono escluse da tassazione:
1) Le
donazioni di modico valore aventi per oggetto beni mobili
2) I meri comportamenti donativi che
non si concretizzano in atti ( pagamento di debito altrui)
3) Le donazioni o le liberalità
indirette ( collegate ad atti concernenti il trasferimento o la
costituzione di diritti reali immobiliari o il trasferimento di
aziende che siano già assoggettati all’imposta di registro
in misura proporzionale oppure all’IVA.
4) Le donazioni relative a spese non
soggette a collazione (vedi guida successioni) tra le quali rientrano
per esempio, le spese di mantenimento o di educazione nonché
quelle sostenute per malattia.
AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE DONAZIONI
Donazioni soggette
ad imposta a misura fissa ( art 59 Dlgs 346/90).
La donazione dei seguenti beni, se di importo superiore alla franchigia
di 180.759,91 euro è soggetta all’imposta fissa di
168 euro.
1) L’indennità per cessazione
del rapporto di agenzia.
2) L’indennità di mancato
preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
3) I crediti contestati in giudizio
sino a quando la loro esistenza non sia riconosciuta con sentenza
o transazione
4) I crediti verso lo stato o enti
pubblici fino a quando non siano riconosciuti con apposito provvedimento.
5) Crediti ceduti allo stato
6) Beni culturali vincolati, a condizione
che sia presentata all’ufficio del registro, all’atto
della registrazione della donazione, l’apposita attestazione
rilasciata dall’amministrazione per i beni culturali ed ambientali
a seguito della presentazione da parte del donatario dell’inventario
dei beni vincolati
Donazioni non
soggette ad imposta.
Nono sono soggette ad imposta:
1) Le donazioni a favore dello stato,
regioni, comuni provincia ed enti pubblici
2) Le donazioni a favore id associazioni
, fondazioni, enti pubblici che hanno come scopo l’assistenza,
lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione,
o altre finalità di pubblica utilità, nonché
quelle a favore delle ONLUS e di fondazioni bancarie di cui al D.lgs
153/99
3) Le donazioni a favore di enti pubblici,
fondazioni o associazioni legalmente riconosciuti, diverse da quelle
di cui al punto 2 quando sono però disposte per le finalità
indicate al medesimo punto.
4) Le donazioni a favore di partiti
e movimenti politici
5) Le donazioni di veicoli iscritti
al Pubblico registro automobilistico (PRA).
6) Le erogazioni in denaro e le cessioni
gratuite di beni effettuate in favore delle popolazioni colpite
da eventi di calamità pubbliche o da altri eventi simili
e straordinari anche se avvenuti in altri stati.
Riduzioni
L’imposta è ridotta nei seguenti casi:
A) se
due donazioni che hanno per oggetto gli stessi beni e diritto vengono
effettuate a distanza di tempo non superiore a 5 anni, l’imposta
relativa alla seconda è ridotta del:
1) 50% se è trascorso al massimo un anno
2) 40% se sono trascorsi da 1 a 2 anni
3) 30% se sono trascorsi da 2 a 3 anni
4) 20% se sono trascorsi da 3 a 4 anni
5) 10% se sono trascorsi più di 5 anni
B) in
alcuni casi per i fondi rustici l’imposta è ridotta
del 40% sui primi 103.291,38 euro a condizione che:
1) I donatari siano coltivatori diretti
2) Che la donazione avvenga nell’ambito di una famiglia diretta
coltivatrice
3) Che l’esistenza di questi requisiti risulti da attestazione
dell’ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione
di successione
C) per
i beni immobili adibiti ad attività di impresa artigiana
familiare devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il
terzo grado, l’imposta dovuta è ridotta del 40% sui
primi 103.231,98 euro. E’ necessario che l’impresa risulti
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
D) per
i beni culturali non vincolati in epoca anteriore all’apertura
delal successione compresi nell’attivo ereditario, l’imposta
è ridotta del 50% della quota corrispondente al valore dei
beni.
E) Per le aziende, quote di società
di persone o beni strumentali ubicati in comuni montani con meno
di 5.000 abitanti trasferiti al coniuge o a parenti entro il terzo
grado del donante, l’imposta dovuta dal beneficiario è
ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al 40% della
parte del valore complessivo, a condizione che gli aventi causa
perseguano effettivamente l’attività imprenditoriale
per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro 60 giorni
dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da
presentare presso l’ufficio ove sono stati registrate la denuncia
di successione o l’atto.
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