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Nel nostro ordinamento sono ammesse
principalmente tre forme di testamenti:
1) Il testamento
pubblico
2) Il testamento
segreto
3) Il testamento
olografo
Il testamento pubblico:
è quello redatto da un notaio dopo che il testatore gli ha
esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni e pertanto
esso fa piena prova delle dichiarazioni del testatore.
Il testamento segreto:
consiste nella consegna di una scheda contenente le disposizioni
di ultima volontà al notaio, che la riceve e la conserva
tra i suoi atti. In questo caso, il testatore, alla presenza di
due testimoni, deve consegnare la scheda al notaio, il quale la
sigilla. La particolarità di questo testamento rispetto al
quello pubblico risiede nel fatto che il notaio si limita a ricevere
la scheda nella quale il testatore ha indicato la suà volontà,
ma il notaio non legge questa scheda, non ne conosce il contenuto
e, quindi, non può sapere se le disposizioni di utima volontà
sono valide. In questo testamento il compito del notaio è
solo accertare che il testatore, consapevole che con la consegna
della scheda, disponeva dei suoi beni per il tempo dopo la morte,
ha depositato la scheda il tale giorno, il tale mese, il tale anno.
Il testamento olografo:
che viene così chiamato perché il testatore scrive
da solo le disposizioni di ultima volontà e non le affida
al notaio, è quindi redatto, datato e scritto di pugno dal
testatore.
Il testamento olografo deve esser interamente scritto a mano dal
testatore, il quale deve indicare la data (giorno, mese, anno) e
deve apporvi la propria sottoscrizione. La sottoscrizione deve essere
apposta in calce alle disposizioni testamentarie a pena di invalidità
del testamento.
Se manca la sottoscrizione il testamento è
nullo, mentre se manca la data è annullabile.
La redazione di un testamento non
è semplice, poiché bisogna rispettare le quote dei
legittimari, vale a dire dei soggetti cui la legge riconosce, una
quota dell’eredità, indipendentemente dal fatto che
il testatore voglia loro attribuire una parte dei loro beni.
I legittimari sono il
coniuge superstite, i figli
(legitimi, naturali , adottivi) gli
ascendenti legittimi.
Ad essi la legge riserva determinate quote, la
cui misura varia in funzione del numero dei legittimari nonché,
eventualmente, in funzione del fatto che un legittimario concorra
con un altro legittimario.
Ad esempio: se
chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo
è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta
al coniuge. Quando i figli sono di più ad essi è riservata
la metà del patrimonio mentre al coniuge spetta un quarto.
Quando vi sono dei legittimari,
si distinguono nel patrimonio ereditario due parti:
1)La quota disponibile della quale il testatore è libero
di disporre
2)La quota legittima (o riserva) della quale il testatore non poteva
disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Tutti i testamenti sono revocabili fino all’ultimo
momento di vita del testatore.
Il principio della revocabilità è inderogabile, perciò
non si può rinunciare alla facoltà di revocare o mutare
il testamento perché ogni clausola contraria è nulla.
Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere
non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio
naturale o la designazione di un tutore.
Il riconoscimento di un figlio, a differenza
delle disposizioni di carattere patrimoniale, è,
però, irrevocabile.
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