TIPI
DI SUCCESSIONI
(Trattazione particolareggiata)
(A) LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
L’ordinamento consente ai singoli
di disporre dei propri beni per il tempo in cui avranno cessato
di vivere mediante il testamento, Se il singolo non ha disposto
in tutto o in parte dei suoi beni interviene la legge ad indicare
come essi devono essere assegnati e distribuiti. Il fondamento della
successione legittima è dunque, accanto alla presunta volontà
del defunto, la solidarietà familiare.
Chi sono gli eredi legittimi?
Le categorie di successibili sono le seguenti:
1. il coniuge
2. i discendenti
legittimi e naturali
3. gli ascendenti
legittimi
4. i collaterali
5. i genitori del
figlio naturale
6. gli altri parenti
entro il sesto grado
7. lo stato
Per quanto riguarda la successione del coniuge a lui spetta:
metà del patrimonio del defunto,
se in concorso con un solo figlio;
1/3 se in concorso con più figli;
2/3 se in concorso con ascendenti o con fratelli e sorelle del defunto.
In mancanza di tali soggetti al coniuge si devolve l’intera
eredità.
In caso di separazione il coniuge
conserva i diritti ereditari salvo che non gli venga addebitata
la separazione, in tal caso ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio
se al momento dell’apertura della successione godeva degli
alimenti a carico del coniuge deceduto.
Ai figli legittimi naturali spetta
la stessa quota che spetta ai figli legittimi ma la legge stabilisce
che questi ultimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongono.
In caso di opposizione è il giudice a decidere se si possa
far luogo a questa facoltà di commutazione.
Ai figli naturali non riconoscibili
spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita
della quota di eredità alla o riconosciuta quale avrebbero
diritto se la filiazione fosse stata dichiarata.
Gli ascendenti più prossimi
escludono quelli di grado più remoto; se invece sono di ugual
grado, qualunque sia il loro numero succedono per metà gli
ascendenti. della linea paterna e per metà quelli della linea
materna. Gli ascendenti concorrono con i fratelli e le sorelle.
I fratelli e le sorelle unilaterali
consanguinei ( figli dello stesso padre ma di diversa madre) o uterini
( figli della stessa madre, ma di padre diverso) conseguono la metà
della quota che di fatto conseguono i fratelli germani.
In mancanza di altri successibili
l’eredità si devolve allo Stato.
(B) LA SUCCESSIONE NECESSARIA
La legge ammette al singolo di disporre
nel modo che ritenga più opportuno dei suoi beni per il periodo
successivo alla morte ed ammette che in vita costui doni a chi vuole
i suoi beni a condizione che egli non leda i diritti che la legge
assicura ai congiunti più stretti che sono tassativamente
indicati dalla legge.
La legge, pertanto, stabilisce che,
quando vi sono determinate categorie di successibili, denominati
legittimari, una parte dei beni del defunto debba essere loro attribuita.
La quota che la legge riserva a costoro si chiama appunto quota
di riserva o di legittima; i successibili che vi hanno diritto prendono
il nome di legittimari o riservatari o successori necessari e non
devono assolutamente essere confusi con i successori legittimi ossia
con coloro ai quali l’eredità viene devoluta per legge
quando manchi il testamento.
I legittimari sono:
1. il coniuge
2. i figli
3. in mancanza
dei figli, gli ascendenti
Non tutti i successibili nella successione legittima
quindi sono legittimari nella successione necessaria.
La riserva a favore dei figli legittimi
o naturali non è fissa ma variabile secondo il numero dei
figli e secondo l’esistenza o meno del coniuge.
Quando manca il coniuge, la riserva a favore dei figli legittimi
è di metà del patrimonio se il genitore lascia un
solo figlio, di 2/3 se lascia più figli.
La riserva a favore degli ascendenti
opera soltanto se il defunto non lascia figli legittimi o naturali:
in tal caso è 1/3 ma si riduce a1/4 se con gli ascendenti
concorre il coniuge
La riserva a favore del coniuge è di metà del patrimonio
se non vi sono figli
1/3 se vi è un figlio
1/4 se vi sono più figli
Al coniuge inoltre spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita
a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di
proprietà comuni o del defunto
Si sottolinea che questi diritti gravano sulla porzione disponibile
e, qualora, questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del
coniuge ed eventualmente dei figli.
Questi diritti, inoltre, sono garantiti anche al coniuge separato
cui non sia stata addebitata la separazione
La quota di
legittima o di riserva
Quando all’apertura della successione vi sono dei legittimari
il patrimonio del defunto si distingue idealmente in due parti:
-la quota disponibile della quale il testatore era libero di disporre;
-la quota di legittima della quale non poteva disporre perché
doveva darla ai legittimari.
il legittimario ha diritto di ottenere
la propria quota in natura ed il testatore non può imporre
alcun peso o alcuna condizione sulla legittima.
Spesso un soggetto prima di morire prepara un testamento e attribuisce
al legittimario un legato di somma o di beni determinati per un
valore uguale o anche superiore all’importo della legittima,
a condizione che esso rinunci ad ogni altra pretesa sull’eredità
oppure con la dichiarazione che il legato è fatto in sostituzione
di legittima. Il legittimario ha una facoltà di scelta: può
rinunciare al legato e chiedere la legittima oppure conseguire il
legato; in questo secondo caso, salvo che il testatore non abbia
altrimenti disposto, perde il diritto di chiedere un supplemento,
se il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e,
comunque, il legatario non acquista la qualità di erede (quindi
non risponde dei debiti ereditari).
Il legato in sostituzione di legittima
si distingue dal legato in conto di legittima perché con
il primo il testatore intende escludere il legittimario da ogni
partecipazione alla divisione dell’eredità, riesca
o no a ricevere con il legato quanto gli spetta a titolo di legittima.
Nel legato in conto di legittima, il testatore attribuisce al legittimario
una quantità di beni che deve essere calcolata ai fini della
legittima, con la conseguenza che il legittimario può chiedere
il s supplemento se i beni attribuiti non raggiungano l’entità
della legittima.
Come posso stabilire se la mia
quota di legittima è stata lesa e se ho effettivamente ricevuto
quello che mi spettava?
Al fine di stabilire se il testatore con donazioni effettuate in
vita a favore di terzi o di alcuni soltanto dei legittimari oppure
con lo stesso testamento abbia leso i diritti spettanti ai legittimari
occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca
dell’apertura della successione.
Questa operazione prende il nome di riunione fittizia, perché
richiede un dato meramente contabile (il calcolo del valore dei
beni del defunto al momento della morte) e siccome i beni vengono
riuniti solo fittiziamente e non tornano quindi nel patrimonio del
defunto da qui il nome fittizia (cioè riunione apparente
e simbolica di beni).
Quindi si calcolano i valori dei beni che appartenevano al defunto
al tempo dell’apertura della successione, dalla somma si detraggono
i debiti e si aggiungono i beni di i cui il testatore abbia eventualmente
disposto in vita a titolo di donazione secondo il valore che avevano
al momento in cui vi è stata la morte. Sull’asse cosi
formato si calcola la quota di cui il testatore poteva disporre
(quota disponibile).
Facciamo un esempio: si supponga che una persona aveva due figli
e che abbia lasciato alla morte beni di valore 100, debiti di valore
20 ed in vita abbia fatto donazioni per valore 40, lasciando per
testamento ad un estraneo beni per valore 20.
Si fanno le seguenti operazioni aritmetiche: 100 ( quanto lasciato
dal defunto) – 20 ( debiti) = 80; 80 + 40 ( valore delle donazioni)
= 120; poichè se i figli sono più di uno la legittima
loro riservata è 2/3 dell’asse ereditario, si calcolano
i 2/3 di 120= 80; la quota disponibile sarà costituita dall’altro
1/3 ovvero 40. Poiché il padre in vita ha disposto con donazioni
per 40 e con testamento per 20 e cioè in tutto per 60 , egli
ha superato di 20 il valore della disponibile e per tale somma ha
leso la settima.
Per stabilire si vi sia stata lesione di legittima, occorre tener
conto anche dei legati e delle donazioni fatte al legittimario salvo
che il testatore lo abbia da tale imputazione liberato con clausola
espressa. Quindi se la legittima è di 50 e il legittimario
ha ricevuto per donazioni e legati 10 egli potrà chiedere
per integrare la sua quota di legittima 40 e non 50.
Se ho scoperto mediante questi
calcoli che sono stato leso nella mia quota di legittima cosa possa
fare?
Ogni legittimario può agire per la riduzione delle donazioni
o delle disposizioni testamentarie che hanno leso la sua quota con
un’azione che si chiama azione di riduzione.
Questa azione è irrinunciabile dai legittimari finchè
il donante è in vita mentre è rinunciabile dopo la
morte del donante.
Se il legittimario agisce contro estranei ( = non coeredi) per la
riduzione è necessario che abbia accettato con beneficio
di inventario.
Spesso avviene che il defunto abbia simulato un atto titolo oneroso
per nascondere la donazione. In tal caso è necessario agire
perla dichiarazione di simulazione preventivamente e solo in seguito
si potrà agire per la riduzione. Le due azioni possono essere
proposte anche insieme.
La riduzione opera nel modo seguente: vengono colpite prima le disposizioni
testamentarie che vengono diminuite in proporzione, salvo che il
testatore abbia disposto diversamente. Se la riduzione delle disposizioni
testamentarie non è sufficiente si procede alla riduzione
delle donazioni. Si parte dall’ultima in ordine temporale
e via via si risale a quelle anteriori. Se l’azione di riduzione
è accolta il beneficiario della disposizione testamentaria
o il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene. Se il
bene è stato ceduto a terzi il legittimario deve prima porre
ad esecuzione i beni del donatario per ottenere il rimborso del
valore dei beni. Se il donatario o il beneficiario della disposizione
testamentaria può pagare, l’acquisto è rispettato.
In caso diverso il legittimario avrà diritto di rivolgersi
contro il terzo chiedendo il rilascio del bene. Il terzo acquirente
può pagare in denaro l’equivalente del bene invece
che restituirli.
L’azione di riduzione è soggetta a termine prescrizionale
decennale (10 anni) dall’apertura della successione. Occorre
infatti debitamente sottolineare che le disposizioni lesive della
legittima non sono nulle ma solo impugnabili con l’azione
di riduzione, in mancanza della quale, pertanto, le disposizioni
o le donazioni lesive della legittima sono pienamente valide e d
efficaci.
(C) LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
La successione testamentaria si verifica quando il defunto ha disposto
in tutto o in parte dei suoi beni per il tempo successivo alla morte.
Nel nostro ordinamento sono ammesse principalmente tre forme di
testamenti:
1) il testamento
pubblico
2) il testamento
segreto
3) il testamento
olografo
Il testamento pubblico
è quello redatto da un notaio dopo che il testatore gli ha
esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni e pertanto
esso fa piena prova delle dichiarazioni del testatore.
Il testamento
segreto consiste nella consegna di una scheda contenente
le disposizioni di ultima volontà al notaio, che la riceve
e la conserva tra i suoi atti. In questo caso, il testatore, alla
presenza di due testimoni, deve consegnare la scheda al notaio,
il quale la sigilla. La particolarità di questo testamento
rispetto al quello pubblico risiede nel fatto che il notaio si limita
a ricevere la scheda nella quale il testatore ha indicato la sua
volontà, ma il notaio non legge questa scheda, non ne conosce
il contenuto e, quindi, non può sapere se le disposizioni
di ultima volontà sono valide. In questo testamento il compito
del notaio è solo accertare che il testatore, consapevole
che con la consegna della scheda, disponeva dei suoi beni per il
tempo dopo la morte, ha depositato la scheda il tale giorno, il
tale mese, il tale anno.
Il testamento
olografo che viene così chiamato perché il
testatore scrive da solo le disposizioni di ultima volontà
e non le affida al notaio, è quindi redatto, datato e scritto
di pugno dal testatore.
Il testamento olografo deve esser interamente scritto a mano dal
testatore, il quale deve indicare la data (giorno, mese, anno) e
deve apporvi la propria sottoscrizione. La sottoscrizione deve essere
apposta in calce alle disposizioni testamentarie a pena di invalidità
del testamento.
Se manca la sottoscrizione il testamento è nullo, mentre
se manca la data è annullabile.
Quali requisiti bisogna avere per
fare un testamento?
Bisogna essere maggiorenni ed avere la piena capacità di
disporre ovvero la capacità di intendere e volere, pertanto
non sono ammessi a fare testamento i minori, gli interdetti, gli
incapaci naturali (l’inabilitato quindi può fare testamento).
L’unica eccezione per gli interdetti si ha per il caso del
condannato all’ergastolo, il quale pur essendo interdetto
dalla legge, può fare ugualmente testamento.
Ci sono dei soggetti incapaci di
succedere per testamento?
Si, non possono ricever per testamento, il tutore il protutore che
non siano ascendenti, discendenti, coniuge, fratello o sorella del
testatore, il notaio che ha redatto il testamento pubblico, i testimoni,
il notaio che ha ricevuto il testamento segreto.
Posso fare un testamento che contenga
solo legati?
Il testamento può contenere l’istituzione di uno o
più eredi o anche soltanto di legati.
Il testamento è revocabile?
SI, fino all’ultimo momento di vita del testatore. Questo
principio è inderogabile, pertanto non si può rinunziare
alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie
poiché ogni clausola siffatta è priva di effetto.
La revoca può essere espressa o tacita.
La revoca espressa può farsi
solo con un atto che abbia gli stessi requisiti di forma previsti
per un valido testamento ( pubblico, segreto, olografo), indipendentemente,
quindi, dal fatto che nell’atto sia manifestata solamente
la volontà di revocare un testamento precedente oppure che
siano contenute nuove disposizioni; ovvero un apposito atto notarile,
destinato esclusivamente alla revoca.
La revoca tacita si verifica in vari
casi:
1) quando in un testamento posteriore
contenga disposizioni incompatibili e contrarie a quelle contenute
in testamento anteriore anche se all’interno di esso non vi
sia l’esplicita dichiarazione di voler revocare il testamento
pregresso
2) i caso di testamento olografo,
quando esso è distrutto, lacerato o cancellato salva la possibilità
agli interessati di provare che la distruzione, lacerazione o cancellazione
furono opera diversa dal testatore oppure che il testatore non aveva
intenzione di revocare il testamento
3) le disposizioni fatte a titolo
universale (erede) o a titolo particolare ( legati) sono revocate
da chi ignorava di avere figli o discendenti oppure per sopravvenienza
di un figlio o discendente ovvero per il riconoscimento postumo
di un figlio naturale.
4) I legati si presumono revocati
(ma è ammessa la prova di una diversa volontà del
testatore) se il testatore ceda o trasformi successivamente alla
disposizione la cosa che forma oggetto del legato. Questa revoca
si basa sulla presunzione che se il testatore avesse saputo di avere
figli o avesse previsto la nascita di figli, costui non avrebbe
disposto, pertanto essa non opera se il testatore abbia disposto
per il caso dell’esistenza o la sopravvenienza di figli lasciando
loro la legittima.
La revoca di un testamento può essere a sua volta revocata
a condizione però che la revoca della revoca sia fatta in
forma espressa.
Quando il testamento è invalido?
Il testamento è nullo quando
mancano elementi idonei ad individuare con certezza la persona del
testatore:
1) difetto di autografia, sottoscrizione
(nel testamento olografo);
2) mancata redazione per iscritto
da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore oppure mancanza
della sottoscrizione del testatore o del notaio (nel testamento
pubblico e segreto);
3) inosservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legge (per tutti i testamenti).
Queste sono le uniche cause di nullità che colpiscono l’intero
testamento, poiché di regola, la nullità colpisce
una o più disposizioni testamentarie lasciando vivere le
altre.
Nullità parziali, difatti, si hanno nel caso di disposizioni
testamentarie sottoposte a condizione illecita, o impossibile, ovvero
in caso di disposizione testamentaria in favore di persona incerta,
ovvero la cui scelta è stata rimessa all’arbitrio altrui
ovvero di persona incapace a succedere. In tali casi la nullità
colpisce la singola disposizione e lascia a vivere le altre (il
testamento, naturalmente, sarà travolto completamente, qualora
la disposizione affetta dal vizio sia l’unica contenuta nel
testamento).
In materia di legato poi è disposta la nullità del
legato di cosa altrui ( salva diversa volontà del testatore)
e di legato di cosa appartenente al legatario
In tutti gli altri casi è comminata l’annullabilità
azionabile da chiunque vi abbia interesse entro 5 anni.
Il testamento è annullabile
se:
1) posto in essere per violenza, dolo,
errore;
2) il testatore ha commesso un errore
che risulta dal testamento e che è stato l’unico a
determinare la sua volontà.
L’azione di annullamento deve essere proposta entro 5 anni
dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, dolo
o errore oppure dal giorno in cui è stata data esecuzione
alle volontà testamentarie.
A queste regole
vi è un’eccezione: se gli eredi o in genere
gli aventi causa dal testatore abbiano adempiuto la volontà
del defunto, consapevoli della nullità delle disposizioni
testamentarie, tale comportamento sana i vizi e gli stessi non potranno
più far valere l’invalidità del testamento.
Vorrei che il mio testamento fosse
correttamente eseguito?
Per l’esecuzione del testamento, il testatore può nominare
uno o più esecutori i quali hanno il compito di curare che
siano esattamente osservate ed eseguite la disposizioni di ultima
volontà del defunto. Di regola gli esecutori hanno il possesso
dei beni ereditari per non oltre un anno e devono amministrarli
come un buon padre di famiglia. Alla fine devono rendere il conto
della loro gestione e consegnare i beni all’erede.
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