L’AFFIDAMENTO
DEI MINORI
(IN PARTICOLARE L’AFFIDAMENTO
CONDIVISO)
Quando vi è la rottura della
coppia, uno dei principali problemi che sorgono riguarda l’affidamento
dei figli minori.
A tale , proposito la legge prevede:
1) l’affidamento esclusivo
2) l’affidamento condiviso (legge 08.02.2006 n. 54)
L’affidamento esclusivo comporta
che solo il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la
potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto
legale sui loro beni. Il genitore non affidatario conserverà
l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare
i figli. Il genitore non affidatario è tenuto a versare un
assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente
e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate
straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive
o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato
annualmente secondo gli indici ISTAT. Il giudice può anche
stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare
a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.
L’affidamento condiviso, introdotto
recentissimamente con la legge n. 54 del
febbraio 2006, prevede una grande novità poiché
stabilisce come ipotesi normale e fisiologica conseguente alla rottura
del rapporto l’affidamento del minore ad entrambi i coniugi,
riservando l’affidamento esclusivo ad uno solo dei coniugi
qualora il giudice, valutando le circostanze concrete, lo ritenga
maggiormente rispondente agli interessi del minore, (il quale se
ha compiuto almeno 12 anni, viene ascoltato).L’altra grande
novità della legge risiede nel fatto che anche le coppie
conviventi e non sposate possono chiedere l’affido condiviso,
cosa che prima era loro negata, essendo in tali casi praticabile
la sola via dell’affidamento esclusivo.
Ne consegue che, il criterio guida che il giudice deve seguire nell’affidamento
dei figli minori attualmente è l’affidamento condiviso
il quale comporta che:
A) entrambi i genitori rimangono responsabili
nei confronti dei figli;
B) entrambi devono osservare il compito
di istruirli, educarli, curarli, a prescindere da come si evolvono
i rapporti tra i coniugi;
C) le scelte più importanti,
come la scelta del medico e della scuola, sarano obbligatoriamente
congiunte.
Per il resto il giudice dovrà valutare se il grado di conflittualità
esistente tra i genitori permette un esercizio congiunto della potestà
oppure se conviene assegnare a padre e madre compiti distinti.
Per effetto della legge 2006 n. 54 l’affidamento esclusivo
viene limitato ai soli casi di indegnità o incapacità
dei genitori.
Cosa cambia rispetto al passato?
Niente più genitori che si sentiranno tali soltanto durante
la visita settimanale o bisettimanale del minore, oppure mentre
sottoscrivono l’assegno di mantenimento, poiché ciascuno
dei genitori può stare con il minore quando meglio crede,
compatibilmente con l’esigenze del minore stesso e con quelle
(naturalmente) dell' ex-partner con cui eventualmente il minore
conviva.
Mi sono già separato o divorziato e mia moglie ha ottenuto
l’affidamento esclusivo posso avvalermi della nuova legge?
Si, certamente,ciascuno dei genitori può chiedere l’affidamento
condiviso anche nei casi in cui sia già intervenuta la separazione
consensuale, la separazione giudiziale o il divorzio che abbiano
attribuito il minore all’affidamento esclusivo dell’altro
coniuge.
Problemi particolari possono sorgere per:
l’assegnazione della casa familiare,
l’obbligo del mantenimento ,
l’individuazione del genitore tenuto a provvedervi,
la misura del mantenimento nei confronti del figlio.
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